Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27785 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. II, 20/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n.r.g. 13.838/06 proposto da:

D.F.G.M.E. (c.f. (OMISSIS));

rappresentata e difesa dall’avv. BARBA Gregorio del Foro di Cosenza,

in forza di procura generale alle liti del 12/10/1994, autenticata

nella firma del Dr. Guido Muto, Notaio Pubblico per la Regione

Municipale di York, Provincia dell’Ontario, Stato del Canada e

legalizzata presso il Consolato Generale d’Italia a Toronto; con

detto legale elettivamente domiciliata in Roma, Via Sebino n. 11,

presso lo studio dell’avv. Francesco A. Caputo;

– ricorrente –

contro

D.F.R. (c.f. (OMISSIS)), rappresentata e

difesa dall’avv. FARAMONDI Mario ed elettivamente domiciliata presso

lo studio del medesimo in Roma, Via Pompeo Trogo n. 21, giusta

procura per atto notar Tigani rep 7817 dell’8/01/2009;

– resistente –

contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 240/05

dep.ta il 07/03/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

5/12/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Gregorio Barba, per la parte ricorrente, che ha

insistito per l’accoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Mario Faramondi, per la parte resistente, che ha

insistito per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

D.F.G.M.E. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 240/2005 della Corte di Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il gravame della medesima avverso la pronunzia resa il 27 settembre 2001 dal Tribunale di Vibo Valenzia che aveva accolto la domanda di usucapione di D.F.R.; la Corte distrettuale aveva motivato al propria decisione ritenendo tardivo il gravame, proposto dopo trenta giorni dalla notifica della sentenza alla parte, presso il di lei procuratore (domiciliato presso la cancelleria).

La ricorrente ha fatto valere unico motivo. La resistente si è costituita al fine di svolgere discussione orale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il procuratore della ricorrente, avv. Gregorio Barba, agisce in forza di una procura generale alle liti, rilasciata nell’ottobre 1994 e quindi non in virtù di una procura speciale successiva alla pronunzia che in questa sede ha formato oggetto di ricorso, giusta quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5. Le spese seguono la soccombenza;

non v’è luogo per la richiesta distrazione in favore dell’avv. Mario Faramondi, dal momento che la dichiarazione di antistatarietà è contenuta non già in un controricorso bensì nella richiesta di partecipare alle discussione orale.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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