Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27785 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 04/12/2020), n.27785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15577-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MIRMINA;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 105/2013 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia

SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 105/16/13 pubblicata il 9 aprile 2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Siracusa ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Riscossione Sicilia s.p.a. agente della riscossione per la Provincia di Siracusa avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 485/2/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da R.A. avverso ruoli esattoriali e relative cartelle di pagamento che assumeva mai notificate;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’appellante non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado con la quale era stata ritenuta fondata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5;

che la Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate, ente impositore, ha aderito al ricorso;

che R.A. resiste con controricorso deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; successivamente illustrato da deposito di memoria;

Considerato che con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, con riferimento all’implicita impugnazione svolta con l’atto di appello anche sotto il profilo della ritenuta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, allorchè ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;

che con il secondo motivo si deduce error in procedendo e nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 essendo inammissibile il ricorso avverso i ruoli avendo la ricorrente provato la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento ad essi sottese;

che con il terzo motivo si deduce error in procedendo e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, nonchè per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10,14 e 23 avendo la ricorrente espressamente chiesto la chiamata in causa dell’agenzia delle Entrate ente impositore essendo essa carente di legittimazione passiva riguardo alla ritualità delle cartelle esattoriali contestate;

che il primo motivo è infondato. Il giudice di primo grado, con la motivazione riportata dal controricorrente, ha annullato i ruoli e le cartelle di pagamento impugnati per violazione del principio del contraddittorio dettagliatamente descritto, e tale statuizione non è stata impugnata dall’attuale ricorrente come risulta dall’atto di appello integralmente riportato nel controricorso. Nè l’eccezione di difetto di legittimazione passiva vale a far considerare implicitamente impugnato il capo della sentenza in questione stante la palese differenza della natura processuale dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rispetto alla natura sostanziale della omessa impugnazione del capo della sentenza che, di per sè solo è sufficiente a giustificare la decisione; pertanto l’appellante avrebbe avuto comunque l’onere di censurare specificamente tale ratio decidendi, e non è ammissibile discutere di una statuizione che trova autonomo e sufficiente sostegno su una ragione non impugnata;

che il secondo motivo è inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato in assenza di una statuizione riguardo alla ritualità di tali notifiche, le relate di notifica delle cartelle di pagamento in questione ed il contenuto delle stesse;

che il terzo motivo è pure infondato. Come chiarito da questa Corte con la sentenza delle Sezioni Unite 25 luglio 2007, n. 16412 non esiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, per cui il giudice non è tenuto ad ordinare l’integrazione del contraddittorio. D’altra parte, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi del citato art. 39, ha natura di “litis denuntiatio” sicchè non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria (da ultimo Cass.21 giugno 2019, n. 16685);

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre vengono compensate quelle relative all’Agenzia delle Entrate che non ha dato luogo ad alcun aggravo di spese.

PQM

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al controricorrente liquidate in 1), complessivi Euro 6.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e delle spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge; Compensa le spese relative all’Agenzia delle Entrate; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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