Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27784 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 27784 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 18212/2010 R.G. proposto da
Coes Beton Sri, rappresentata e difesa dall’Avv. Valter Biscotti,
con domicilio eletto presso l’Avv. Emilio Capoano, in Roma via dei
Gracchi n. 189, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenna dette entrate, rapprgAoritata e clifen-

dMirAvvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– con troricorrente contro
Equitalia Umbria Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico
Fronticelli Baldelli, presso il quale è elettivamente domiciliata in
Roma, via Cavalier D’Arpino n. 8, giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 13/01/09, depositata il 18 maggio 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Data pubblicazione: 22/11/2017

RILEVATO CHE
– Coes Beton Sri ricorre per cassazione, con sette motivi, contro la
decisione della CTR in epigrafe che, a conferma della decisione di
primo grado, aveva affermato la legittimità della cartella esattoriale
emessa a seguito di controllo automatizzato in relazione all’omesso
pagamento delle imposte dichiarate per l’anno d’imposta 2001;

– l’Agenzia delle entrate e Equitalia Umbria Spa si costituiscono
eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
CONSIDERATO CHE
– va premesso che, con riguardo ai motivi primo, secondo, quarto e
quinto, le censure non sono inammissibili per esser stato
irritualmente dedotto il vizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,
poiché le doglianze, in concreto, sono articolate come violazione di
legge;
– il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 36 bis,
terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, 54 bis, terzo comma, e 60,
secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 1,
comma 412, I. n. 331 del 2004, 2, d.lgs. n. 462 del 1992, 6,
comma 5, I. n. 212 del 2000 per aver la CTR ritenuto legittimo il
ruolo nonostante il mancato invio dell’avviso bonario, che, ove
effettuato, avrebbe consentito al contribuente di accedere al
pagamento in misura ridotta;
– il motivo è infondato: in caso di riscossione a seguito di controllo
automatizzato, l’invio al contribuente della comunicazione di
irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione
ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua
omissione determina una mera irregolarità che non preclude, una
volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto
dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non
è prescritto nell’ipotesi (come quella qui in considerazione) di
omessi o tardivi versamenti, che implicano un controllo di tipo
2

ti

documentale

sui

dati

contabili

direttamente

riportati

in

dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, neppure
spettando, in tale evenienza, la riduzione delle sanzioni
amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del
1997 (v. Cass. n. 8342 del 2012, Cass. n. 9463 del 2017, nonché,
in ordine all’inapplicabilità della riduzione delle sanzioni, v. Cass. n.

2017);
– non è poi pertinente il richiamo all’art. 1, comma 412, I. n. 331
del 2004, che si riferisce ai redditi soggetti a tassazione separata,
fattispecie qui non ricorrente ed espressamente esclusa dalla CTR;
– il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, comma
412, I. n. 311 del 2004 e 6, comma 5, I. n. 212 del 2000 per difetto
di motivazione della cartella, omissiva del tasso di interesse
applicato, della sua decorrenza, della ripartizione delle somme tra
imposta e sanzioni, nonché delle ragioni dell’iscrizione a ruolo,
ritenuta invece legittima dalla CTR;
– il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;
– secondo la consolidata giurisprudenza, cui non v’è ragione di
discostarsi, infatti, “nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla
base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria
dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e
sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si
trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di
motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero
richiamo alla dichiarazione medesima” (Cass. n. 14236 del 2017);
– quanto all’asserita carenza delle ragioni dell’iscrizione a ruolo, poi,
la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza per la
mancata riproduzione in ricorso dell’atto contestato, tanto più a
fronte dello specifico accertamento in fatto da parte della CTR
(“tale dato non è mancante nella cartella impugnata”);
3

13759 del 2016, Cass. n. 27315 del 2016, Cass. n. 18080 del

- il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,
contraddittoria motivazione in ordine alla omessa notifica del ruolo,
nonché nullità della notifica del ruolo in violazione degli artt. 24
Cost., 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992 attesa la non conformità della
cartella alla previsione normativa e dunque l’irrilevanza della sua
notificazione;

– il motivo è infondato;
– il ruolo è atto meramente strumentale del procedimento, privo di
discrezionalità e funzionale solo ad attivare l’ulteriore attività di
competenza del concessionario fornendogli i dati essenziali
(identificativo del debitore; ammontare del credito principale ed
accessorio) per la richiesta di pagamento del tributo, sicché
riguarda l’attuazione del rapporto organizzativo tra Agenzia e
concessionario e non è destinato a produrre effetti direttamente
nella sfera giuridica del contribuente, al quale non deve essere
notificato, tant’è che l’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
precisa che “la notificazione della cartella di pagamento vale anche
come notificazione del ruolo”;
– ne deriva che eventuali carenze della cartella esattoriale non si
traducono in una nullità della notifica del ruolo (che non è
necessaria) ma in insufficienze o vizi propri della cartella stessa, da
censurare specificamente;
– il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 479, 480 e 615
c.p.c. in combinato disposto degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546
del 1992 e 2, dm. n. 321 del 1999, per aver la CTR ritenuto che la
mancanza della sottoscrizione nella cartella di pagamento non
comporti tale mancanza anche nel ruolo, di cui afferma la
tempestiva contestazione sin dal ricorso in primo grado;
– il motivo è inammissibile avendo la CTR rilevato che “nessuna
formale eccezione di mancata sottoscrizione del ruolo sia stata
proposta”, profilo che trova conferma nella riproduzione, effettuata
dal controricorrente Agenzia delle entrate, del ricorso introduttivo
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(f)

del giudizio di primo grado che non contiene la contestazione
dell’omessa sottoscrizione del ruolo;
– il quinto motivo (numerato nuovamente come n. 4) denuncia la
violazione degli artt. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, 12, quarto comma,
e 25 d.P.R. n. 602 del 1973, 24 Cost., per aver la CTR escluso la
nullità o inesistenza della cartella esattoriale per mancata

– il motivo è infondato: l’omessa sottoscrizione della cartella di
pagamento da parte del funzionario competente “non comporta
l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto
dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione
leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente
riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo,
tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi
contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello
approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede
la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e
l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
(Cass. n. 25773 del 2014; Cass. n. 13461 del 2012);
– il sesto motivo (numerato come n. 5) denuncia, ex art. 360, n. 3,
c.p.c., l’illegittima liquidazione delle spese di secondo grado,
effettuata globalmente senza specificare gli onorari e le spese.
– il motivo è inammissibile, limitandosi la doglianza alla generica
denuncia della mancata distinzione tra diritti ed onorari secondo la
disciplina delle tariffe professionali applicabili ratione temporis alla
fattispecie, senza dedurre i concreti pregiudizi subiti dalla mancata
applicazione di tale distinzione, sicché “la censura non dimostra
l’esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione”
(v. Cass. n. 15363 del 2016);
– il settimo motivo (numerato nuovamente come n. 5) denuncia, ai
sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c.,
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sottoscrizione;

omessa pronuncia circa l’esistenza di un ruolo valido ed efficace,
nonostante la contestazione sollevata dal ricorrente nei gradi di
merito;
– il motivo è inammissibile sotto una varietà di profili attesa, da un
lato, la formulazione della doglianza ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art.
360 c.p.c. anziché, essendo dedotta l’omessa pronuncia da parte

ripropone, sotto altro versante, la medesima censura avanzata con
il quarto motivo, le cui statuizioni sono interamente applicabili;
– il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate per
soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi
euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito, nonché a favore di
Equitalia Umbra Spa, che liquida in complessivi euro 10.000,00,
oltre 1 5 % per spese generali e accessori di legge.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 novembre 2017

della CTR, ai sensi del n. 4 della norma, e, dall’altro, perché

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