Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27784 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27784 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 19690-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI
ADRIANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;

– controticorrente –

Data pubblicazione: 11/12/2013

avverso la decisione n. 484/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di GENOVA del 10.12.2010, depositata 11 29/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 19690 sez. MT – ud. 14-11-2013
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udito per la controricorrente l’Avvocato Adriano Rossi che si riporta

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTC sezione regionale della Liguria ha accolto il ricorso del contribuente “Cassa
di Risparmio di Savona spa” —ricorso proposto contro la sentenza n.173-02-1993
della CT di secondo grado di Savona che aveva accolto l’appello dell’Ufficio contro
la decisione della locale CT di primo grado che aveva invece accolto il ricorso della
società contribuente- ed ha così annullato il diniego di rimborso delle imposte
(IRPEG relative all’anno 1980) che la contribuente assumeva di avere pagato
indebitamente, per avere indicato in misura inferiore al dovuto, nella dichiarazione
relativa al predetto periodo, un credito di imposta di cui aveva diritto di godere.
La predetta CTR ha motivato la decisione —per quanto qui ancora rileva- nel senso
che non poteva ravvisarsi violazione del divieto di retrattabilità della dichiarazione (ai
sensi dell’art.32 comma 1 del D.L. n.429/1982) atteso che la giurisprudenza
riconosce al contribuente la possibilità di far valere (anche con la procedura di
rimborso) ogni tipo di errore materiale o di diritto commesso nella compilazione della
dichiarazione. La parte contribuente aveva d’altronde dettagliato (a11.1 prospetto dei
costi) che nel calcolo dell’imponibile aveva considerato solo parzialmente deducibili
alcune voci di costo che secondo specifica disciplina godevano di differente criterio
di riduzione.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente si è difesa con controricorso, nel quale ha eccepito la tardività
del ricorso, ma infondatamente, atteso che l’ultimo giorno utile per la notifica del

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letti gli atti depositati

ricorso medesimo (17.7.2011) cadeva di domenica, sicché è tempestiva la notifica
effettuata il giorno successivo.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sull’omessa motivazione in ordine

merito abbia omesso di statuire in ordine ad una eccezione espressamente proposta da
essa Agenzia ricorrente nelle controdeduzioni al ricorso proposto dalla contribuente
avanti alla CTC, e cioè che la lista allegata dalla contribuente stessa non fosse
sufficiente dimostrazione del fatto che i costi ivi considerati siano effettivamente
confluiti nel rigo 14 della dichiarazione (non essendo mai stato allegato il bilancio
societario), né che sia corretta la determinazione della quota deducibil
successivamente operata.
Il motivo di impugnazione è inammissibilmente formulato, per violazione del canone
di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Ed invero la parte qui ricorrente nulla di analitico ha specificato in ordine alla
modalità con le quali avanti al giudice di appello è stata formulata censura (avverso la
sentenza di primo grado che già aveva accolto il ricorso della parte contribuente)
coerente con il contenuto del motivo di impugnazione qui in esame, circa l’asserito
difetto di prova degli assunti di fatto su cui si fondava il ricorso di primo grado.
Non essendoci elementi per supporre che le questioni qui emarginate siano state
effettivamente oggetto del contraddittorio sin dai primi gradi di giudizio, non può che
concludersi che la censure qui prospettate abbiano riguardo a questioni introdotte ex
novo e perciò tardivamente.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 maggio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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ad un fatto decisivo) la ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che il giudice del

delle parti;
che la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

P.Q.M.

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