Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27783 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. II, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7911-2018 proposto da:

F.C., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

CORONAS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

UMBERTO CORONAS;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 1753/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con ricorso del 30/11/2011 F.C., B.S. e P.A. riassumevano davanti alla Corte di appello di Perugia il giudizio – da loro erroneamente instaurato davanti alla Corte di appello di Roma – volto ad ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo L. n. 89 del 2001, ex art. 1-bis in relazione al procedimento r.g.n. 5224/1998 svoltosi davanti al T.A.R. Lazio e, in grado di appello, avanti al Consiglio di stato (r.g.n. 10468/2004), ove il giudizio si concludeva con la sentenza n. 4857 del 18/9/2007.

La Corte di appello di Perugia, con decreto n. 1753 del 21/6/2017, notificato il 9/1/2018, dato atto che il ricorso era stato proposto davanti alla Corte di appello di Roma soltanto in data 2/12/2008, lo dichiarava inammissibile perchè depositato oltre il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

2. Contro il decreto ricorrono per cassazione F.C. e B.S..

L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta violazione/falsa applicazione L. n. 89 del 2001, art. 4, comma 1, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 conv. dalla L. n. 134 del 2012, e art. 327 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dei consolidati principi enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di cassazione in tema di danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo presupposto, art. 111 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1 e art. 3 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello ha errato nel dichiarare la tardività del ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 posto che tale ricorso è stato depositato dagli istanti davanti alla Corte di appello di Roma il 2/12/2008, vale a dire dopo solo 29 giorni a far data dal 3/11/2008; data in cui la sentenza n. 4857 – pubblicata dal Consiglio di stato il 18/9/2007 poteva considerarsi passata in giudicato ex art. 327 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, e quindi definitiva ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di irragionevole durata del processo amministrativo, la sentenza adottata dal Consiglio di Stato diviene definitiva, agli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 4 (nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2102), dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacchè tra questi rientra anche il cd. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione medesima” (Cass. sent. n. 25714/2015).

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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