Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27783 del 22/11/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27783 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 8228-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STAT che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2017
805

MORELLI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE

RAMADORI,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO giusta delega in
calce;

Data pubblicazione: 22/11/2017

con troricorrente avverso

la

sentenza

&LL L o rt,t3
COM TRIB.REG. WRIMI0

n.

33/2010

della

depositata il

04/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del 1 0 motivo di
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per la controricorrente l’Avvocato D’ARRIGO che
si riporta agli atti.

udienza del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base
di quattro motivi, avverso la sentenza della C.T.R. di Milano, sezione
distaccata di Brescia, depositata il 4 febbraio 2010, con la quale è
stata confermata la decisione di primo grado che aveva annullato
l’avviso di accertamento emesso nei confronti di Paola Morelli, con il
tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno
edificabile effettuata dalla contribuente.
2. Riteneva il giudice di appello che l’Ufficio non avesse provato che il
valore

dell’immobile

indicato

nell’avviso

di

accertamento

corrispondesse all’effettivo prezzo di vendita, posto che tale valore
derivava da un accertamento con adesione concordato dall’acquirente
ai fini dell’imposta di registro, non comunicato alla contribuente, senza
che peraltro vi fosse in atti la prova del pagamento effettuato dalla
predetta. Osservava, altresì, la C.T.R. che il terreno, all’atto della
vendita, doveva considerarsi agricolo, stante la irretroattività dell’art.
36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006.
3. Resiste con controricorso la contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 67 t.u.i.r. e 36 d.l. n. 223 del
2006, per avere erroneamente la C.T.R. ritenuto che il citato art. 36
non avesse natura interpretativa e quindi effetto retroattivo.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 67 e 68 t.u.i.r., 2697 cod. civ., 3, 53 e 97 Cost., la ricorrente
lamenta che la C.T.R. aveva disatteso il consolidato principio di diritto
in base al quale il valore di mercato determinato in via definitiva ai fini
dell’imposta di registro può essere utilizzato dall’Amministrazione
finanziaria come dato presuntivo per l’accertamento della plusvalenza,
restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione
di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato.

3

quale, in relazione all’anno d’imposta 2000, era stata recuperata a

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 I. n. 212/2000 e 42 d.P.R. n. 600/1973, si censura la
sentenza impugnata per avere dato rilievo alla circostanza che
l’accertamento con adesione concordato dall’acquirente del terreno
non fosse stato notificato alla ricorrente, nonostante nell’atto
impugnato fosse indicato il contenuto essenziale dell’accertamento
4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza
impugnata circa il ritenuto mancato pagamento da parte della
contribuente

dell’imposta

di

registro

dovuta

a

seguito

dell’accertamento con adesione.
5. I motivi di ricorso, stante la loro connessione, possono essere
esaminati congiuntamente.
Erroneamente la C.T.R., sulla base della ritenuta irretroattività
dell’art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006, ha affermato la natura
agricola del terreno oggetto di compravendita. E difatti, per
consolidata giurisprudenza, l’edificabilità di un’area va desunta dalla
qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte
della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, poiché
l’art. 36, 2 0 comma, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modi?. dalla I. n.
248 del 2006, è norma d’interpretazione autentica, che ha portata
retroattiva e valenza generale, sicché si applica anche alle fattispecie
anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa
espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo
l’utilizzazione edificatoria di terreni (Cass n. 18655 del 2016; Cass. n.
27077 del 2014).
L’accertata natura edificatoria dell’area oggetto di compravendita non
comporta, tuttavia, l’accoglimento del ricorso, non avendo la C.T.R.
fondato la decisione sulla natura agricola del terreno, bensì sul rilievo
che l’Agenzia delle entrate non aveva addotto elementi idonei a
dimostrare che il prezzo di vendita non corrispondesse a quello
dichiarato, assumendo – per contro – come valore del bene quello
4

medesimo.

risultante dall’accertamento con adesione concordato dall’acquirente
ai fini dell’imposta di registro.
Tali argomentazioni sono di per sé idonee a sorreggere la decisione,
restando così assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
Va, difatti, osservato, che il principio di diritto più volte affermato da
questa Corte, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata
plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore
effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro (ex plurimis,
Cass. n. 16254 del 2015), è ormai superato alla stregua dello ius
superveniens di cui all’art. 5, 3 0 comma, d.lgs. n. 147 del 2015, norma
di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva, la quale
esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad
accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a
seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore
dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (in
termini, Cass. nn. 6135 e 11543 del 2016; Cass. n. 12265 del 2017).
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto dello ius superveniens,

le spese processuali sono

interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3.3.2017.
Il Consigliere estensore

a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da

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