Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27783 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. II, 20/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10550/2006 proposto da:

B.A.M., (OMISSIS) elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato VITALONE

Wilfredo, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VARESE 23, presso lo studio dell’avvocato CALABRESE

Michele, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4694/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Francesco Saverio PETTINARI con delega depositata in

udienza dell’Avvocato VITALONE Wilfredo, difensore della ricorrente

che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato CALABRESE Nicola, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata B.A.M. conveniva in giudizio la sorella M. proponendo appello alla sentenza non definitiva 13458/1999 ed a quella definitiva 32948/2001 del Tribunale di Roma nell’ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti da B.V. e S.G., ma la Corte di appello di Roma, con sentenza 4694/05, dichiarava improcedibili gli appelli e compensava le spese, rilevando che il giudizio, iniziato con citazione 25.11.1989, era assoggettato anche in grado di appello alla disciplina dell’art. 348 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353 e l’appellante non aveva mai depositato copia della sentenza non definitiva nè questa era rinvenibile in atti. Era insufficiente il deposito della sentenza definitiva e nessun elemento utile era ricavabile dalla lettura di una ordinanza collegiale.

Ricorre B.A.M. con due motivi, resiste B. M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 174, 276, 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per la nullità della sentenza, posto che la precisazione delle conclusioni è avvenuta il 4.12.2003 davanti alla Dott.ssa R., mentre dalla sentenza risulta relatore il Dott. P..

La censura è infondata perchè la sentenza indica che all’udienza del 24.6.2005 la causa è stata discussa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti, e la nullità può ravvisarsi solo nella ipotesi in cui la decisione sia stata assunta da un collegio diverso da quello davanti al quale è avvenuta la discussione.

Donde l’irrilevanza della censura come proposta.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 348 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè l’appello illustrava il contenuto della sentenza parziale e la ricorrente ha preciso ricordo che la sentenza non definitiva venne depositata in appello.

La censura non merita accoglimento sia perchè si riporta solo sommariamente il contenuto dell’atto di appello, in violazione del principio di autosufficienza, non mettendo questa Corte Suprema in grado di valutare resistenza degli elementi per definire il giudizio sia perchè non si svolge alcun argomento per superare l’affermazione della Corte circa la mancanza di detti elementi per decidere.

La deduzione che uno dei tanti relatori propose una nuova estrazione a sorte con lotti mutati non dimostra la possibilità di definire la lite nel merito, in mancanza di altre indicazioni rispetto a ben dieci punti oggetto del gravarne come riportalo in sentenza.

11 mero asserito ricordo del deposito della sentenza è irrilevante in quanto l’avvenuta produzione va provata unicamente mediante l’indice del fascicolo sottoscritto dal cancelliere ai sensi dell’art. 74 disp. att. c.p.c., non essendovi secondo il codice di rito altre attestazioni in grado di far fede (Cass. 15.6.1999 n. 5924. Cass. 7.8.1989 n. 3620), e la statuizione del giudice di appello che, sull’errato presupposto della mancanza della copia della sentenza impugnata, dichiari l’improcedibilità del gravame, derivando da una svista materiale – cioè dalla mancata percezione dell’esistenza negli atti del documento- va impugnata per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 13.4.1985 n. 2473). Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidale in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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