Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27783 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27783 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 19557-2011 proposto da:
SOCIETA’ MANCUSI GROUP SRL 00184560761 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato
CUPPONE FABRIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
LEBOTTI RAFFAELE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI POTENZA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MATERA
CONCETTA, FERRI CARMEN (dell’Ufficio Legale dell’Ente), giusta
mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

300

Data pubblicazione: 11/12/2013

avverso la sentenza n. 327/1/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di POTENZA del 13.12.2010, depositata il 28/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 19557 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La “Mancusi Group srl” propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Potenza, con la quale -in controversia
concernente impugnazione di avviso di accertamento e liquidazione di maggiore ICI
per l’anno 2002, in applicazione dei valori dei terreni determinati con la delibera di
G.M. n.386 del 16.12.2003- è stato respinto l’appello della predetta società ed è stata
perciò respinta l’impugnazione del predetto provvedimento.
Con la sentenza impugnata la CTR ha ritenuto (per quanto qui ancora rileva) che —in
applicazione dell’indirizzo interpretativo della Suprema Corte- l’obbligo
dell’allegazione del provvedimento al quale fa riferimento l’avviso di liquidazione si
configura solo nell’ipotesi in cui l’atto richiamato sia un atto amministrativo, non
conosciuto né conoscibile dall’interessato, mentre è legittimo il mero rinvio alla
delibera comunale con cui vengono fissate le aliquote per tutta la generalità dei
contribuenti, siccome atto portato a conoscenza della generalità con la forma prevista
per gli atti normativi regolamentari.
La parte contribuente ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo.
L’Amministrazione comunale di Potenza si è difesa con controricorso e ricorso
incidentale condizionato.
11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

3

letti gli atti depositati

Il motivo di ricorso principale (centrato sulla violazione dell’art. 11 comma 2 — bis del
D.Lgs.504/1992 e della legge n.212/2000) appare inammissibilmente formulato ai
sensi dell’art.360 bis cpc, sicché se ne propone il rigetto.
Ed infatti, il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per

Sul tema si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9601 del 13/06/2012:” In tema di
imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’avviso di
accertamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si
faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato
dall’art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti
conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio
comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che
essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili” (idem: Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 21511 del 06/10/2006: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5755 del 16/03/2005,
mentre la pronuncia menzionata dalla parte ricorrente ha adottato una ratio decidendi
orientata a considerazione diverse da quelle che si attagliano alla fattispecie qui in
esame).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 maggio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.

4

confermare o mutare l’orientamento della stessa.

\tb.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 4.000,00 oltre accessori di legge ed oltre E 100,00 per
esborsi.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

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