Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27782 del 22/11/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27782 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 1128-2011 proposto da:
BOLLIGER RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio
dell’avvocato ROSA VIGGIANO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente 2017
804

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/11/2017

avverso la sentenza n. 224/2009 della COMM.TRIB.REG.

d t 477171,

depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del 1 0 motivo di ricorso, inammissibilità dei
restanti;
udito per il

ricorrente l’Avvocato BRASCA in

sostituzione dell’Avvocato VIGGIANO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che
ha chiesto il rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA
1. Riccardo Bolliger propone ricorso per cassazione, sulla base di
quattro motivi, avverso la sentenza della C.T.R. delle Campania,
depositata il 9 novembre 2009, con la quale è stata confermata la
decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto dal
contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, in relazione
plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà di quota
parte di due terreni edificabili.
2. Rilevava il giudice di appello che dal contratto di compravendita
stipulato il 24.5.2000 emergeva che la stessa parte venditrice aveva
qualificato come edificabili i due terreni ceduti e che la plusvalenza era
stata correttamente determinata dall’Ufficio sulla base della differenza
tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione. Riteneva, altresì, la C.T.R.
congrua la sanzione irrogata dall’Ufficio, pari al 120°h dell’imposta.
3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l’eccezione di inammissibilità del
ricorso in relazione al requisito della esposizione sommaria dei fatti di
causa, previsto dall’art. 366 n. 3 c.p.c.
L’eccezione è infondata.
Nella specie, il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa
risulta soddisfatto, avendo il ricorrente, nella parte introduttiva del
ricorso (pagg. 1-10), adeguatamente illustrato i fatti sostanziali
oggetto della controversia e quelli processuali relativi al giudizio di
primo e di secondo grado.
2. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, sostiene che la C.T.R. aveva erroneamente
ritenuto che i due terreni ceduti fossero entrambi edificabili, senza
considerare che solo uno di essi era indicato nell’atto di vendita come
edificabile, mentre l’altro terreno aveva destinazione a verde pubblico
e servizi pubblici di livello locale.
La doglianza è fondata.
3

all’anno d’imposta 2000, era stata recuperata a tassazione la

Nell’atto di compravendita stipulato in data 24.5.2000, il cui contenuto
essenziale e rilevante ai fini del decidere è riprodotto nel motivo di
ricorso, è indicato che la cessione riguarda, oltre al terreno edificabile
sub A), anche il terreno sub B). Con riferimento a tale ultimo terreno,
è omesso nell’atto ogni riferimento alla edificabilità, che, secondo la
ricorrente, dovrebbe essere comunque esclusa avendo l’area
destinazione urbanistica «Verde pubblico e servizi pubblici di livello
La C.T.R., nella sentenza impugnata, ha indicato solo il terreno sub
A), affermando poi che entrambi i terreni oggetto di compravendita
erano edificabili, senza tuttavia prendere in considerazione anche il
terreno sub B) e valutare, quindi, se lo stesso fosse suscettibile di
utilizzazione edificatoria.
Tale omissione inficia la motivazione della decisione impugnata, che
va dunque sul punto cassata.
3. Con il secondo motivo, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, si lamenta l’omesso computo nella base imponibile per il
calcolo della plusvalenza delle spese incrementative e per imposte,
documentate dalla denuncia di successione, corredata dai relativi
pagamenti.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il
ricorrente riprodotto i documenti posti a fondamento della censura, né
adeguatamente specificato il contenuto degli stessi.
4. Con il terzo motivo si deduce l’omessa motivazione della sentenza
impugnata riguardo alla erronea imputazione al contribuente di una
quota di plusvalenza superiore a quella effettivamente detenuta.
Anche tale censura, per analoghe ragioni, non soddisfa il requisito
dell’autosufficienza, essendo fondata su documenti relativi a
disposizioni testamentarie non prodotte in atti, il cui contenuto non
risulta sufficientemente specificato.
5. Con il quarto motivo – deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 471/97, in combinato disposto con l’art.
46 del d.P.R. n. 600/73 e con l’art. 7 del d.lgs. n. 472/97 – il ricorrente
4

locale».

sostiene che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto legittima la
sanzione irrogata dall’Ufficio, pari al 120% dell’imposta, dovendosi
nella specie applicare la sanzione minima.
La censura è inammissibile, risolvendosi in una astratta richiesta di
rideterminazione dell’entità della sanzione, a fronte di una valutazione
di congruità della stessa espressa dal giudice in relazione alla
6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e
dichiarati inammissibili gli altri; la sentenza impugnata va dunque
cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della
Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in
ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia
alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, la quale
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 3.3.2017.
Il Consigliere est.

fattispecie concreta.

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