Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27782 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. II, 20/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LABORATORI GUIDOTTI s.p.a. (C.F. e P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato ROMANO

Salvatore Alberto, presso lo studio del quale in Roma, Viale XXI

Aprile n. 11, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (subentrata al Ministero della Salute),

in persona del legale rappresentante pro tempore; MINISTERO DELLA

SALUTE, in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 44613 del 2005,

depositata in data 24 ottobre 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e decisione nel merito

con accoglimento dell’opposizione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata in data 24 ottobre 2005, ha rigettato l’opposizione proposta da Laboratorio Guidotti s.p.a. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Ministero della salute per il pagamento della sanzione di Euro 9.000,00, quale sanzione per la violazione del D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 19, comma 2;

che il Giudice di pace ha rilevato che l’art. 19 citato stabilisce che il responsabile dell’immissione sul mercato di un medicinale ha l’obbligo di notificare immediatamente al Ministero della sanità e alle competenti autorità sanitarie degli altri Paesi della Comunità economica europea eventualmente interessati qualsiasi iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospenderne la commercializzazione;

che il Giudice di pace ha quindi ritenuto che la notificazione prescritta dalla citata disposizione dovesse essere dalla società produttrice del farmaco effettuata tramite ufficiale giudiziario, non essendo a tal fine sufficiente la comunicazione pervenuta presso l’ufficio accettazione e spedizione della corrispondenza del Ministero della salute il 12 marzo 2004 e protocollata solo il 29 marzo 2004;

che il riferimento alla notificazione contenuto nella citata norma altro significato non potrebbe avere che quello di effettuare la comunicazione al Ministero nelle forme dell’atto pubblico assistito da fede privilegiata, consistente nella documentazione delle attività espletate dall’ufficiale giudiziario;

che la cassazione di questa sentenza è chiesta da Laboratori Guidotti s.p.a. sulla base di un motivo;

che nel ricorso sono peraltro riproposte le altre censure non esaminate dal Giudice di pace;

che le intimate amministrazioni non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 19, comma 2;

insufficiente e contraddittoria motivazione ed errore nella corretta valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che il termine notificazione, contenuto nella citata disposizione, dovrebbe intendersi come riferito ad ogni forma di comunicazione con la quale il responsabile dell’immissione in commercio di un farmaco renda noto al Ministero della salute, in maniera puntuale, specifica e inequivoca l’iniziativa diretta a ritirare un farmaco dal mercato;

che in realtà, osserva la ricorrente, posto che non può affermarsi che ogni volta che la legge parla di notificazione l’adempimento possa essere adempiuto solo e soltanto facendo ricorso all’ufficiale giudiziario nelle forme previste dal codice di rito, si sarebbe dovuto dimostrare che la particolare natura dell’atto in questione richiedesse, per le sue caratteristiche intrinseche e per il valore delle dichiarazioni in esso contenute, quel tipo particolare e aggravato di notificazione che avviene nelle forme del rito civile;

che invero, prosegue la ricorrente, il termine notifica deve intendersi come riferito ad ogni procedura con cui un soggetto viene messo a conoscenza in modo certo, puntuale e inequivoco di un certo atto; e del resto neanche l’amministrazione aveva sostenuto e contestato la mancata adozione della forma della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, estranea alla prassi dei rapporti tra il Ministero e le imprese titolari di specialità medicinali in commercio;

che osserva ancora la ricorrente, nella specie la comunicazione era avvenuta mediante consegna all’ufficio corrispondenza del Ministero, e solo per un disguido interno all’amministrazione la stessa era pervenuta all’ufficio competente in ritardo;

che in ogni caso il Giudice di pace non ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che, con riferimento al ritiro dal commercio di alcune confezioni di TOTALIP, fosse necessaria una notificazione nel senso di cui all’art. 137 cod. proc. civ.;

che d’altra parte, posto che il ritiro dal commercio postula l’esistenza dell’autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione di un determinato medicinale e che nessuna altra norma impone all’impresa di continuare a commercializzare un determinato farmaco per un tempo prestabilito, risulta evidente che la notificazione prescritta dal D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 19, altro significato non può avere che quello della necessaria comunicazione al Ministero della intenzione di ritirare dal commercio un medicinale o di sospenderne la produzione;

che il motivo è fondato;

che, invero, come esattamente rilevato dalla ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di affermare che per notificazione può intendersi in senso lato qualsiasi attività diretta a produrre conoscenza di un atto e che in detta ampia nozione la notificazione ai sensi del codice di rito costituisce una species; che il mezzo della notificazione mediante ufficiale giudiziario riguarda propriamente gli atti processuali per i quali essa è espressamente prevista; che pertanto deve ritenersi che l’uso da parte del legislatore, al di fuori dell’ambito processuale, del termine “notificazione” può servire anche ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario (Cass. n. 4774 del 1998, in motivazione; Cass. n. 10668 del 1999;

Cass. n. 10788 del 1999);

che con particolare riferimento alla cessione di credito, si è poi affermato che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 cod. civ., non si identifica infatti con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest’ultimo sia citato in giudizio.

Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta – eventualmente mediante citazione in giudizio – con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass. n. 20143 del 2005);

che del tutto immotivatamente nella sentenza impugnata si è interpretata la disposizione di cui al D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 19, come volta ad imporre, quale unica forma per la comunicazione in essa prevista, la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, nelle forme del codice di rito civile;

che il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che la cassazione può essere disposta senza rinvio, potendosi pervenire alla decisione sul merito della proposta opposizione, con il suo accoglimento, atteso che dalla sentenza impugnata emerge che la ricorrente ha effettuato una comunicazione che è pervenuta al Ministero, ufficio corrispondenza, il 12 marzo 2004;

che in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, potendosi decidere la controversia nel senso dell’accoglimento dell’opposizione e dell’annullamento della ordinanza-ingiunzione opposta;

che le amministrazioni intimate vanno quindi condannate al pagamento delle spese dell’intero giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla l’ordinanza- ingiunzione opposta; condanna le amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.100,00 per onorar, 500,00 per diritti e 100,00 per esborsi e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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