Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27781 del 22/11/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27781 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 14505-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MAIFREDI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE RAMADORI, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO giusta delega in
calce;

Data pubblicazione: 22/11/2017

- controrícorrente –

avverso

la

COMM.TRIB.REG.

sentenza

OUL

6

n.

142/2009

della

‘7 MtPS ‘f &ALA.
ee

depositata il

19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per la controricorrente l’Avvocato D’ARRIGO che
ha chiesto il rigetto.

udienza del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FATTI DI CAUSA
1. Con avviso di accertamento notificato il 18.7.2005, l’Agenzia delle
entrate di Brescia contestava a Lucia Maifredi, in relazione all’anno
d’imposta 2000, l’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante
dalla cessione di una quota di terreno edificabile. Rilevava l’Ufficio che,
con atto dell’1.3.1999, la contribuente aveva donato al marito un’area
donatario, in data 1.8.2000, aveva venduto una quota pari al 50% di
tale area alla «Casa 95 s.r.I.». In considerazione del rapporto di
coniugio e del breve lasso di tempo intercorso tra i due atti, l’Agenzia
delle entrate, riconducendo la donazione ad uno scopo elusivo in
quanto priva di utilità, riteneva, a norma dell’art. 37, comma 3, d.P.R.
n. 600/73, che la Maifredi fosse l’effettiva beneficiaria della vendita.
2.

Avverso il suddetto atto impositivo l’Agenzia delle entrate

proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Brescia, che lo respingeva.
3. La C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza
depositata il 19 maggio 2009, in accoglimento dell’appello proposto
dalla contribuente, riformava la decisione di primo grado annullando
l’avviso di accertamento impugnato. Rilevava la C.T.R. che non era,
nella specie, configurabile l’interposizione fittizia prevista dall’art. 37,
comma 3, d.P.R. n. 600/73, la quale richiedeva la prova – non fornita
dall’Ufficio – della partecipazione del terzo contraente all’accordo
simulatorio.
4. Contro tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione, sulla base di due motivi.
5. Resiste con controricorso la contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce «violazione di
legge ex art. 360 n. 3 cpc per violazione degli artt. 37, comma 3, e 3
bis, commi 1 e 2, del DPR 29.9.1973, n. 600, nonché dell’art. 1322 cc
e del principio del divieto di abuso del diritto, in combinato disposto
con l’art. 81, comma 1, del DPR 22.12.1986, n. 917 (art. 6 nuovo
TUIR)». Formula consequenziale idoneo quesito di diritto.
3

edificabile sita nel Comune di Orzinuovi e che successivamente il

La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto – in
presenza di fatti incontroversi – costituiti dal rapporto di coniugo tra
la contribuente donante e il donatario, dalla successiva rivendita (in
un breve arco temporale) da parte del marito, in data 1.8.2000, del
bene donatogli dalla moglie 1’1.3.1999, dal versamento del prezzo sul
conto corrente della donante – che non ricorresse l’ipotesi di
in difetto di prova della partecipazione del terzo acquirente all’accordo
simulatorio.
2. Con il secondo motivo, seguito da idoneo momento di sintesi, la
ricorrente deduce l’insufficiente

motivazione della

sentenza

impugnata, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per non avere
il giudice di appello indicato gli elementi in base ai quali era pervenuto
ad esprimere il proprio giudizio sulla natura non elusiva
dell’operazione.
3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/73 stabilisce che «In sede di rettifica
o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di
cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla
base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l’effettivo
possessore per interposta persona».
Questa Corte ha più volte affermato, in relazione a fattispecie
analoghe a quella in esame (donazione di un terreno ad un prossimo
congiunto poco prima della vendita del medesimo terreno da queste
effettuata ad un terzo), l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria
dei benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni, qualora
dagli elementi del caso concreto si possa presumere lo scopo elusivo
dell’operazione posta in essere, in ragione del principio generale
antielusivo ricavabile dall’art. 53 Cost., in combinazione con i principi
comunitari. Si è osservato come la disciplina antielusiva
dell’interposizione, prevista dall’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/73, non
implichi necessariamente un comportamento fraudolento da parte del
contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o
4

interposizione fittizia prevista dall’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/73,

deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere
l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto
d’imposta: pertanto, il fenomeno della simulazione relativa, nel cui
ambito rientra l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il
campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo
elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (Cass. nn. 5937 e
2013).
Il raggio di applicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/73
comprende tutti i redditi attribuiti giuridicamente ad un terzo che siano
invece riferibili ad un soggetto che ne ha l’effettiva disponibilità, senza
che rilevi il titolo in base al quale i redditi risultano nominalmente
intestati a tale soggetto (Cass. n. 12788 del 2011). Ai fini
dell’accertamento dei suddetti redditi, l’art. 37, comma 3, d.P.R. n.
600/73 prevede che l’imputazione al contribuente di redditi
formalmente intestati ad un altro soggetto possa effettuarsi se, a
mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti
l’effettivo titolare, indipendentemente dalla distinzione tra
interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non sarà
limitata esclusivamente alle operazioni simulate (Cass. n. 15830 del
2016)
Nella specie, la C.T.R. non si è attenuta ai principi espressi dalla
giurisprudenza di questa Corte, fondando la propria decisione sul
presupposto, che non trova riscontro nel diritto vivente, secondo cui
l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/73 sarebbe applicabile solo ove si
dimostri l’esistenza di un accordo simulatorio in cui sia coinvolto anche
il terzo acquirente.
4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque accolto
e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della
Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la
quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

5

21952 del 2015; Cass. n. 21794 del 2014; Cass. nn. 449 e 25671 del

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

Il Consigliere estensore

Così deciso in Roma il 3.3.2017.

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