Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27780 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4909/2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ERBA 58,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FINIZIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n R.G. 53664/2017de1 TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipato del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 24.1.2018, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da A.K., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento di rigetto delle domande di riconoscimento della protezione internazionale. Ha ritenuto il Tribunale che non fosse necessario procedere a nuova audizione del ricorrente, e che la narrazione degli eventi che, secondo il richiedente, avevano determinato la sua fuga dal paese d’origine, non fosse credibile, nè in relazione alla sua ipotetica condizione di perseguitato, nè in relazione alla sua concreta esposizione a rischi di grave danno in ipotesi di rientro in patria, nè, infine ai fini del riconoscimento del permesso umanitario. A.K. ha proposto ricorso per quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, per avere la sentenza impugnata escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. 2. Il motivo è fondato. Con la sentenza n. 17717 del 2018, questa Corte sulla scorta dei criteri esegetici letterale e sistematico, ha affermato il principio, cui si presta adesione, secondo cui: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

3. Ne discende che il decreto impugnato va cassato, restando assorbiti i restanti motivi, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. Sull’istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato avanzata D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, dal difensore del ricorrente questa Corte di legittimità non può provvedere, dovendo invece individuarsi quale giudice competente, in applicazione analogica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, il giudice che ha proceduto, nella specie la Corte d’appello di Milano (cfr. Cass. Sez. 6-2 n. 8912 del 2015).

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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