Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27780 del 22/11/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27780 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 10968-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

ricorrente

contro

MENGACCI ANTONELLA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’Avvocato LUCA FABBRI con
studio in FANO VIA PISACANE 46 (avviso postale ex art.

Data pubblicazione: 22/11/2017

MARTINO in FANO rep. o. 8036 del 28/11/2011;

resistente cost. con procura

avverso la sentenza n. 71/2009 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per la resistente l’Avvocato FABBRI che ha
chiesto il rigetto.

depositata il 03/03/2009;

FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base
di due motivi, avverso la sentenza della C.T.R. delle Marche,
depositata il 3 marzo 2009, con la quale, in accoglimento dell’appello
proposto da Antonella Mengacci, in riforma della decisione di primo
grado, è stato annullato l’avviso di accertamento con il quale, in
la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili effettuata
dalla contribuente.
2. Rilevava la C.T.R. che erroneamente l’Ufficio aveva determinato la
plusvalenza

rapportandola al valore di

mercato dei

lotti

compravenduti definito ai fini dell’imposta di registro, dovendosi per
contro far riferimento al prezzo di cessione delle aree.
3. La contribuente ha partecipato all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, assistito dal correlato quesito di diritto, la
ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, pur in
assenza di prova da parte della contribuente, illegittimo l’avviso di
accertamento relativo alla maggiore plusvalenza derivante dalla
vendita di aree edificabili calcolata sulla base del valore di mercato
determinato ai fini dell’imposta di registro.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il principio di diritto più volte affermato da questa Corte,
secondo cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in
via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza
patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede
di applicazione dell’imposta di registro (ex plurimis, Cass. n. 16254
del 2015), è ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui
all’art. 5, 3 0 comma, d.lgs. n. 147 del 2015, norma di
interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva, la quale
esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad
accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a
seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del
valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro

relazione all’anno d’imposta 2000, era stata recuperata a tassazione

(in termini, Cass. nn. 6135 e 11543 del 2016; Cass. n. 12265 del
2017)
2. Con il secondo motivo si deduce l’insufficiente motivazione della
sentenza impugnata circa il fatto controverso e decisivo del giudizio
costituito

dall’avvenuto

incasso

di

un

corrispettivo

della

compravendita superiore a quello dichiarato nell’atto.
Il momento di sintesi formulato dalla ricorrente, nel quale non è
indicato il corrispettivo percepito dalla contribuente né quello
dichiarato nell’atto di compravendita, non soddisfa, difatti, il
requisito previsto dall’art. 366 bis c.p.c. – applicabile nella specie
ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata
il 3 marzo 2009 – della chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto dello ius superveniens,

le spese processuali sono

interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3.3.2017.
Il Consigliere estensore

La censura è inammissibile.

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