Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2778 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 08/02/2010), n.2778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2158/2009 proposto da:

LA MONDIAL SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avv. CARBONARO Massimo, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., M.S., elettivamente

domiciliate in ROMA – VIALE delle MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo

studio dell’avvocato CIPRIANI Romolo Giuseppe, che le rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.A., G.M., T.E., L.V.

F., B.C., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6471/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28.9.06, depositata il 29/11/2007.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c., al giudice del lavoro di Roma, A.A., G.A., L.V. F., G.M., B.C., F.M., M.S. e T.E., esponevano di essere dipendenti di una società cooperativa appaltatrice delle pulizie nei locali del CONI in Roma. Non essendo stati assunti dalla nuova appaltatrice La Mondial s.r.l. alla cessazione dell’appalto, in violazione della normativa collettiva di settore, chiedevano che, dichiarato costituito ex art. 2932 c.c., il rapporto di lavoro, questa società fosse condannata ad assumerli con le mansioni, l’orario e l’inquadramento precedentemente riconosciuti;

in subordine chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivati dalla mancata assunzione.

Rigettata la domanda, e proposto appello da detti dipendenti, con sentenza 28.9.06-29.11.07 la Corte di appello di Roma accoglieva parzialmente l’impugnazione, ritenendo impossibile la automatica costituzione del rapporto di lavoro, ma dovuto il risarcimento del danno.

La Mondial srl proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge e della contrattazione collettiva, nullità del giudizio di secondo grado e carenza di motivazione.

Si difendevano con controricorso la A. e la M. ed eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.

Il Consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore Generale ed era notificata unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza in Camera di consiglio ai difensori costituiti.

Il ricorso è inammissibile in quanto risulta avviato alla notifica in data 30.12.08 e notificato alle controparti il 13.1.09, quando ormai era già decorso il termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza, che nella specie era stata pubblicata, come sopra evidenziato, in data 29.11.07).

Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre e il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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