Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2778 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2778 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Brivido s.a.s. di Benedetto Vincenzo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito
Caldiero, domiciliata presso la Corte di cassazione
– ricorrente –

contro
Florese Donatella, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Grossi,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio
Mammone, sito in Roma, via Alessandro Canezza 12;
– controricorrente –

avverso
la sentenza n. 189/2016 della Corte d’Appello di Catanzaro,
depositata in data 10 marzo 2016.

-P93
A

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Data pubblicazione: 06/02/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6 dicembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto
da Donatella Florese, ha condannato la Brivido s.a.s. di Benedetto

oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive;
contro tale decisione la società propone ricorso affidato ad un unico
motivo, cui resiste la Florese con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il ricorso, avviato alla notificazione il 4 ottobre 2016 a fronte della
pubblicazione della sentenza in data 10 marzo 2016, è stato proposto
oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327, comma primo, cod.
proc. civ., siccome modificato dall’art. 46, comma 17, della legge 18
giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis (il processo è iniziato
in primo grado successivamente al 4 luglio 2009), dovendosi
escludere le controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei
termini processuali anche con riferimento ai giudizi di cassazione
(Cass. Sez. U, 16/01/2007, n. 749);
pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato
inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
in relazione all’esito del ricorso e considerata l’epoca di introduzione
del procedimento, ricorrono i presupposti per l’applicazione del
disposto di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,

2

Vincenzo al pagamento della complessiva somma di 21.550,00 euro,

n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della

euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017
Presidente
(P tro Curzio)

controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in

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