Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2778 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. I, 04/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6527 – 2010 proposto da:

D.G.P. ((OMISSIS)) familiare di D.G.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto V.G. 4074/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

18.3.08, depositato il 23/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

E presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che D.G.P., con ricorso del 1 marzo 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 23 marzo 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della D. G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 800,00 a titolo di equa riparazione, nonchè le spese dei precedenti gradi del giudizio, previa loro compensazione per la metà: 1) Euro 225,00 per il primo grado del giudizio di merito; 2) Euro 220,00 per il giudizio di cassazione; 3) Euro 225 per il giudizio di rinvio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, ha depositato atto di costituzione;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 4.625,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 25 marzo 2004, era fondata sui seguenti fatti: a) la D. G., asseritamente creditrice di somme a titolo assistenziale, aveva proposto – con ricorso del 31 ottobre 1997 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania;

b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 16 marzo 2001; e) la Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 25 ottobre 2004, aveva respinto la domanda di equa riparazione; d) tale decreto era stato annullato con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 17 gennaio 2008;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto – ha determinato in cinque mesi il periodo di irragionevole durata ed liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 800,00, sulla base di Euro 1.200,00 annue (Euro 500,00 per detti cinque mesi ed Euro 300,00 a titolo di rivalutazione monetaria fino alla deliberazione del decreto), liquidando altresì, previa compensazione per la metà, tutte le spese dei vari gradi del giudizio da rimborsare alla ricorrente.

Considerato che con i motivi di censura vengono denunciate come illegittime la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari e la disposta compensazione parziale delle stesse in mancanza dei presupposti di legge;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che i Giudici a quibus, nel liquidare le spese del giudizio a quo, hanno ecceduto i limiti minimi della tariffa forense;

che infatti – quanto all’originario giudizio di merito ed al giudizio di rinvio -, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B)/ allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che inoltre – quanto al giudizio di legittimità -, l’onorario minimo ratione valoris (Euro 800,00) è pari ad Euro 425,00, mentre i Giudici a quibus hanno liquidato a tale titolo la minor somma di Euro 150,00, sia pure quale ridotta alla metà;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, conseguentemente, le spese processuali sia del giudizio di merito di primo grado sia del giudizio di rinvio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 780,00 per ciascun giudizio, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario;

che inoltre le spese processuali del precedente giudizio di legittimità debbono essere liquidate, previa loro compensazione per la metà, per l’intero, in Euro 550,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge;

che le spese del presente grado di giudizio – compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il primo grado del giudizio di merito e per il giudizio di rinvio, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 780,00 per ciascun giudizio, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario, per il precedente e per il presente giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 550,00 per ciascun giudizio, dì cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Marra, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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