Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27779 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2018, (ud. 16/10/2017, dep. 31/10/2018), n.27779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4763-2018 proposto da:

I.J.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LARA PETRACCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto N. R.G. 5773/2017 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 4.1.2018, il Tribunale di Ancona, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha rigettato il ricorso proposto da I.J.P., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di rigetto delle domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Per la cassazione, ha proposto ricorso lo straniero per quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha depositato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la nullità della pronuncia per la sua motivazione apparente, è fondato.

2. La lettura del provvedimento impugnato dà conto, diffusamente, dei presupposti per il diritto di asilo, delle condizioni generali del Paese di provenienza, ma omette di fare riferimento alle ragioni dedotte dal ricorrente, quali trascritte in ricorso. In particolare, in riferimento all’ipotesi di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) avendo egli narrato di temere la sua condanna a morte dopo una detenzione non equa, perchè accusato dell’omicidio della matrigna, il Tribunale si limita a negare la sussistenza di tale rischio, e, senza neppure vagliare la credibilità del richiedente, si limita ad affermare che lo stesso era ingiustificatamente privo di documenti.

3. Il decreto va pertanto cassato, restando assorbiti i rimanenti motivi, volti a denunciare la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; dell’art. 4, commi 3, 4 e 5 della Direttiva 2004/83/CE del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 vizio di motivazione e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 con rinvio per un nuovo esame, ed anche per la statuizione sulle spese, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA