Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27779 del 22/11/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27779 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 9854-2010 proposto da:
BARTOLACELLI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI CANTERGIANI giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 22/11/2017

-

avverso

la

decisione

TRIBUTARIA CENTRALE

n.
di

con troricorrente

376/2009
BOLOGNA,

della
depositata

COMM.
il

12/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l’Avvocato CANTERGIANI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che
si riporta agli atti.

udienza del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FATTI DI CAUSA
1. L’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Modena accertava
nei confronti di Norina Andreoli, in relazione all’anno di imposta
1980, maggior reddito derivante da plusvalenza realizzata per effetto
della vendita di un terreno edificabile effettuata dalla predetta, nella
qualità di usufruttuaria per un terzo, insieme alla figlia Maria
due terzi.
2.

Il ricorso proposto dalla Andreoli veniva accolto dalla

Commissione tributaria di primo grado di Modena, con sentenza
confermata in grado di appello.
3.

Nel giudizio instaurato dall’Ufficio dinanzi la Commissione

Tributaria Centrale, si costituiva Maria Bartolacelli, in qualità di erede
di Norina Andreoli.
4. La C.T.C., con sentenza del 12 maggio 2009, accoglieva il ricorso
dell’Amministrazione finanziaria.
Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza
dell’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi di impugnazione, la
C.T.C. riteneva che sussistessero i presupposti per l’assoggettabilità
della contribuente all’imposta, sul rilievo che il terreno, a seguito
dell’adozione dello strumento urbanistico, era divenuto edificabile
pochi giorni prima della stipula dell’atto di vendita.
5. Avverso la suddetta sentenza, la contribuente propone ricorso per
cassazione, sulla base di due motivi.
6. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
7. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente – denunciando «violazione di
legge per la carenza dell’esposizione dei fatti e dei motivi ex art. 25
d.P.R. 636/72» – ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso
presentato dall’Ufficio dinanzi alla C.T.C.
La censura va disattesa, atteso che dalle stesse argomentazioni
svolte dalla C.T.C. a sostegno del rigetto dell’eccezione si evince che
il ricorso soddisfaceva il requisito della esposizione sommaria dei
3

Bartolacelli, nella qualità di nuda proprietaria e di usufruttuaria per

fatti e dei motivi della impugnazione previsto dall’art. 25 d.P.R.
636/72.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa
applicazione dell’art. 76, comma 3 n. 1, del d.P.R. n. 597/73», per
avere ritenuto la C.T.C. la ricorrenza, nella fattispecie, della
plusvalenza derivante da operazioni speculative prevista dalla norma
assenza di lottizzazione o esecuzione di opere.
Il motivo è fondato.
L’art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, applicabile nel caso di specie

ratione temporis

rubricato «Redditi derivanti da operazioni

speculative» – stabilisce – al comma 1 – che alla formazione del
reddito imponibile concorre la plusvalenza conseguita mediante
operazione posta in essere con fine speculativo e poi – al comma 3
– presume lo scopo speculativo (senza possibilità di prova contraria)
quando sia ceduto un terreno dopo il compimento di
lottizzazioni o opere intese a renderlo fabbricabile secondo le
previsioni degli strumenti urbanistici. La giurisprudenza di questa
Corte ha chiarito che, ai sensi della suddetta disposizione, perché
possa configurarsi una plusvalenza speculativa tassabile occorre che
l’alienante, prima della cessione del terreno, abbia posto in essere
una qualche attività di tipo tecnico diretta al frazionamento del
terreno o, comunque, a rendere possibile la sua utilizzazione a
scopo edificatorio (Cass. nn. 6836/01; 7800/03; 22584/12).
La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto sopra
enunciati, avendo fondato la decisione sulla circostanza che il terreno
in questione, a seguito dell’adozione, con delibera del 20.3.1980, del
piano regolatore, era divenuto edificabile prima della stipula dell’atto
di vendita, avvenuta il 27.3.1980; conseguentemente, la C.T.C. ha
erroneamente ritenuto che potesse nella specie configurarsi una
plusvalenza speculativa tassabile, sulla base della mera edificabilità
dell’area, senza che fosse stato accertato il compimento di
lottizzazioni o comunque di opere

intese a rendere il terreno

fabbricabile secondo le previsioni degli strumenti urbanistici.
4

suddetta, e ciò sulla base della mera edificabilità dell’area, in

3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato
il primo. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata in
relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con
l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti.
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la
sentenza impugnata in relazione il motivo accolto e, decidendo nel
merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la
controricorrente al pagamento, in favore della contribuente) delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 3.3.2017.
Il Consigliere est.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in

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