Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27779 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. II, 20/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,

e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 10918 del 2005,

depositata in data 5 ottobre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 5 ottobre 2005, ha accolto l’opposizione proposta da C.E., in proprio e quale liquidatore dell’A.CO.S. – Associazione Cooperative Siciliane – in liquidazione, avverso l’ingiunzione n. 33769 del 12 settembre 2003, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 750,00, oltre accessori, perchè il C., e l’Associazione della quale era legale rappresentante, avevano violato il D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, per avere effettuato transazioni commerciali in contanti senza il tramite degli intermediar abilitati; per l’effetto, il Tribunale ha annullato la predetta ingiunzione;

che il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, le rimesse in denaro che venivano in considerazione inerivano a due fatture, l’una di L. 136.984.120 e l’altra di L. 91.433.690, relative a diverse forniture e che non vi erano elementi per poter sostenere che ogni fattura riguardasse un unico rapporto e non invece diversi rapporti di fornitura unificati in un unico documento fiscale per ragioni di comodità;

che non poteva quindi escludersi che si trattasse di diversi rapporti, in relazione ai quali erano stati effettuati pagamenti temporalmente distinti, anche di importo singolarmente inferiore a L. 20.000.000, ad estinzione delle singole fatture;

che del resto, lo stesso Ministero aveva limitato la contestazione ad un pagamento di L. 45.550.440, con riferimento alla quale non era stato comprovato un pagamento regolare, senza tuttavia che fosse stata fornita la prova che l’opponente avesse ricevuto il pagamento in questione in contanti, in unica soluzione o in soluzione di importo superiore a L. 20.000.000, ovvero ancora che non avesse ricevuto il pagamento a mezzo assegni non trasferibili;

che pertanto, mancando la prova di una condotta materiale dell’opponente riconducibile ad una fattispecie illecita e non sussistendo alcuna prova dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, non era ravvisabile alcuna responsabilità a carico dell’opponente;

che la cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con ricorso affidato ad un motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso, il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 143 del 1997, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 197 del 1997, rilevando che il divieto posto dalla citata disposizione – di trasferire somme eccedenti l’importo di 12.500 Euro in contanti, qualora questo non venga effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all’art. 4 – ha carattere oggettivo e che la violazione era stata nella specie accertata dalla circoscrizione doganale di Palermo all’esito di una verifica fiscale eseguita nei confronti di una ditta individuale, dalla quale era emerso che la medesima ditta aveva effettuato pagamenti in contanti in favore di A.CO.S. per importi superiori a Euro 12.500, a fronte di due fatture, delle quali una di importo di L. 136.984.120, per la quale risultava certificata sui libri contabili la sola somma di L. 91.433.690, mentre per la residua somma di L. 45.550.430 la parte dichiarava che era avvenuto il pagamento nell’anno 1994;

che il motivo è fondato, atteso che il Tribunale, pur in presenza dell’accertamento di un pagamento di L. 45.550.430 non certificato sui libri contabili della ditta sottoposta a controllo, ha ipotizzato che l’opponente potesse avere ricevuto il pagamento in questione in contanti ma non con modalità illecite, perchè relative ad importi non eccedenti la soglia oltre la quale operava il divieto di pagamento in contanti senza il tramite degli intermediari autorizzati;

che, invero, una volta accertato che un pagamento in contanti per un importo eccedente la indicata soglia vi è stato, è il destinatario del pagamento che deve fornire la prova della liceità delle operazioni in contanti;

che, del resto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv. nella L. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a Euro 12.500,00 senza il tramite di intermediari abilitati, pone riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito” (Cass. n. 15103 del 2010; Cass. n. 8698 del 2007);

che dunque il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata;

che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione e con condanna dell’opponente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di opposizione, nel quale l’amministrazione si è costituita a mezzo funzionario e comunque non con il ministero dell’Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione; condanna l’intimato al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida in Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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