Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27779 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 04/12/2020), n.27779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22833-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 160/2012 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di CALTANISSETTA, depositata il 15/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Sicilia sezione staccata di Caltanissetta n.

160/21/12 depositata il 15.10.12, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– B.C., fotografo, proponeva appello avverso sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Enna aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento di rettifica – posto in essere mediante studi di settore – del reddito d’impresa, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per l’anno 2003.

– Per come si legge nella sentenza della CTR – e per quanto di interesse nella presente sede – il contribuente censurava (censura giudicata “accoglibile” dal secondo giudice) la sentenza di primo grado per avere la CTP ritenuto che l’onere della prova non gravasse in capo all’amministrazione finanziaria e per avere “condiviso le presunzioni semplici adottate dall’ufficio” e non avere rilevato la “esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi e i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle sostanziali condizioni operative dell’azienda”, operante in un settore in crisi a ragione delle nuove tecnologie, tali da rendere “obsoleta l’attività del fotografo e del suo servizio di sviluppo cartaceo”.

– L’Agenzia delle Entrate deduceva che i redditi accertati a seguito della mancata adesione alla proposta formulata in sede di contraddittorio amministrativo rispecchiavano i parametri degli studi di settore, a fronte dei quali il contribuente non aveva recato alcun elemento contrario di prova, anche presuntiva; concludeva per la conferma della sentenza della CTP.

La CTR accoglieva l’appello del contribuente e riformava la sentenza di prime cure.

– Per la cassazione della sopra menzionata sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo.

– Parte contribuente, intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso consta di un unico articolato motivo recante “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, in relazione al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies”.

Il ricorso non è fondato.

Premesso che l’atto impositivo per cui è causa è stato formato mediante il ricorso agli studi di settore, all’esito di contraddittorio attivato dall’Ufficio nei confronti del contribuente, si rileva che la ricorrente lamenta che la CTR ha accolto l’appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado accedendo all’assunto del contribuente, secondo cui sarebbe legittima la disapplicazione degli studi di settore in presenza di circostanze di mercato da giudicarsi – secondo l’assunto dell’Agenzia – del tutto generiche, quali quelle evidenziate dal B. (questi avrebbe lamentato “genericamente la crisi del settore fotografico”) piuttosto chie da specifiche situazioni dell’attività economica esercitata.

Il motivo di ricorso denuncia violazione di legge, laddove lo scarno contenuto del medesimo, come sopra riassunto, censura sostanzialmente la sentenza in punto motivazione; ciò premesso, osserva il collegio che le circostanze su cui la CTR ha fondato il proprio convincimento (del quale si duole la ricorrente) non si configurano come “generiche”, atteso che la situazione (in generale) dell’attività fotografica in “crisi settoriale” derivante dall’avvento della tecnologia digitale, con tutte le conseguenze che ciò ha comportato e comporta è stata adeguatamente inserita in un contesto fatto di specificità, da ravvisarsi nella “modesta situazione economica di una zona territorialmente depressa”, nell’assenza di condizioni di espansione del “mercato”, dalla presenza di “una clientela caratterizzata dalla costante quotidianità” (tutte giustificazioni -quelle appena esposte- dedotte dal contribuente).

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese atteso che il contribuente non ha svolto attività defensionale non essendosi costituito nel presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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