Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27778 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5666/2019 R.G. proposto da:

VO.GR., B.I., F.F.,

FI.CO.GI., M.R., R.M., S.T.,

V.L., R.A., BR.PA., P.G.,

MO.BA., SC.FR.MA.GR., T.A. e

V.G., rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Morrone, con

domicilio eletto in Roma, viale XXI Aprile, n. 11, presso lo studio

dell’Avv. Corrado Morrone;

– ricorrente –

contro

FR.AN., RO.RO., A.G. e G.V.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Izzo, con domicilio in

Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione;

– resistenti –

e

C.M.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della Corte

d’appello di Catanzaro depositata il 21 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Stanislao DE MATTEIS, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Vo.Gr., B.I., F.F., Fi.Co.Gi., M.R., R.M., S.T., V.L., R.A., Br.Pa., P.G., Mo.Ba., Sc.Fr.Ma.Gr., T.A. e V.G. cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di (OMISSIS), convennero in giudizio C.M., eletto Sindaco nelle consultazioni elettorali del (OMISSIS), chiedendone la dichiarazione di decadenza dalla carica, previa disapplicazione della Delib. della Giunta municipale 16 giugno 2017, n. 1, e Delib. 22 giugno 2017, n. 2.

A sostegno della domanda, fecero valere l’incompatibilità prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, nn. 4 e 6, assumendo che tra l’eletto ed il Comune pendeva un giudizio avente ad oggetto la restituzione di una somma indebitamente percepita dal C. a titolo d’indennità di fine mandato, ed aggiungendo che, a seguito della proclamazione, la Giunta municipale, con le delibere indicate, aveva autorizzato la stipulazione di una transazione, in virtù della quale era stata successivamente dichiarata la cessazione della materia del contendere.

1.1. Il C. si costituì in giudizio e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

2. Con sentenza del 30 aprile 2018, il Tribunale di Catanzaro accolse la domanda, ritenendo la transazione annullabile, e quindi inidonea a determinare la cessazione della materia del contendere.

3. Sulle impugnazioni proposte separatamente da Fr.An., A.G., G.V. e Ro.Ro., anch’essi cittadini iscritti nelle liste elettorali, e da C.M., la Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 21 gennaio 2019, ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ed avente ad oggetto l’annullamento della delibera di autorizzazione della transazione.

Premesso che con il ricorso al Giudice amministrativo erano state dedotte le medesime cause d’illegittimità fatte valere nel presente giudizio, la Corte ha affermato che la questione di legittimità delle delibere rivestiva carattere pregiudiziale rispetto a quella riguardante la decadenza dalla carica di Sindaco, trattandosi dell’atto a seguito del quale era stata stipulata la transazione che aveva rimosso la causa d’incompatibilità.

4. Avverso la predetta ordinanza gli attori hanno proposto istanza di regolamento di competenza. Gli appellanti hanno resistito con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno dell’istanza, i ricorrenti contestano la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, sostenendo che nei rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa lo stesso è configurabile esclusivamente quando entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva. Premesso inoltre che la prova della pendenza della causa pregiudiziale non può essere desunta dalla mancata proposizione di contestazioni al riguardo, dovendo il giudice valutare tutti gli elementi del giudizio, affermano che nella specie il giudizio pendente dinanzi al Giudice amministrativo verte tra parti diverse da quello instaurato dinanzi al Giudice ordinario, essendo stato promosso dalla Commissione straordinaria di liquidazione nei confronti del Comune, con la conseguenza che la relativa decisione non potrebbe acquistare efficacia di giudicato nei confronti delle parti del presente giudizio.

2. Il ricorso è fondato.

E’ pur vero, infatti, che il giudizio pendente dinanzi al Tar Calabria ha ad oggetto l’impugnazione delle delibere di autorizzazione alla stipulazione della transazione tra il Comune di Botricello ed il C., il cui annullamento, travolgendo l’accordo intervenuto tra le parti, comporterebbe la reviviscenza del credito restitutorio fatto valere dall’Amministrazione nei confronti del Sindaco, che, unitamente alla pendenza del giudizio di ripetizione dell’indebito, integra la causa d’incompatibilità fatta valere dai ricorrenti ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 70. Tale rapporto di dipendenza logica non può tuttavia considerarsi sufficiente ai fini della sospensione del presente giudizio, il quale, pur avendo ad oggetto una questione collegata a quella dell’invalidità della transazione, ha come parti soggetti diversi da quelli coinvolti nel processo amministrativo, essendo stato promosso da alcuni elettori nei confronti del candidato eletto alla carica di Sindaco, laddove l’impugnazione delle delibere è stata proposta dalla Commissione straordinaria nominata a seguito della dichiarazione di dissesto del Comune nei confronti di quest’ultimo; tra i due giudizi non vi è coincidenza neanche parziale di soggetti, dal momento che l’Amministrazione comunale, oltre a non essere stata convenuta nella causa elettorale, non riveste nella stessa neppure la qualità di litisconsorte necessaria, ponendosi in posizione neutrale rispetto ai contendenti (cfr. Cass., Sez. I, 21/07/2008, n. 20092; 28/12/2006, n. 27596; 9/07/2003, n. 10776), i quali sono a loro volta destinati a rimanere del tutto estranei al giudizio amministrativo, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all’esito dello stesso non potrà in alcun caso spiegare efficacia di giudicato nei loro confronti.

La sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., rispondendo alla finalità di evitare un conflitto tra giudicati, presuppone infatti che tra due giudizi pendenti dinanzi allo stesso giudice o a giudici diversi sussista un rapporto di pregiudizialità non meramente logico, ma tecnico-giuridico, nel senso che la decisione di una delle due cause dipenda da quella dell’altra, e quest’ultima possa spiegare efficacia vincolante, con autorità di giudicato, nell’ambito della prima (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 12999; Cass., Sez. lav., 16/03/2016, n. 5229; Cass., Sez. VI, 8/02/2012, n. 1865;): a tal fine, è necessario non solo che uno dei due giudizi riguardi una situazione sostanziale che rappresenti un fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell’altro, sicchè la decisione della causa principale risulti idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto nella causa pregiudicata, ma anche che i due giudizi pendano tra gli stessi soggetti (cfr. Cass., Sez. VI, 9/12/2011, n. 26469; 8/02/2011, n. 3059; Cass., Sez. III, 28/12/2009, n. 27426). Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la decisione di un giudizio civile dipenda da quella di un giudizio amministrativo, dovendosi anche in tal caso fare riferimento, pur in assenza di un’espressa previsione, all’art. 295 c.p.c., e non risultando quindi sufficiente, ai fini della sospensione, la mera possibilità di un contrasto tra gli effetti pratici delle rispettive pronunce, ma occorrendo che le stesse possano dar luogo ad un conflitto di giudicati: quest’ultimo, peraltro, oltre a presupporre necessariamente l’identità delle parti, è astrattamente configurabile soltanto nel caso in cui il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, e non anche qualora dinanzi ad esso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, dal momento che in quest’ultima ipotesi il provvedimento amministrativo può essere disapplicato dal giudice ordinario nell’ambito del giudizio a tutela di diritti soggettivi (cfr. Cass., Sez. Un., 24/05/2013, n. 12901; Cass., Sez. VI, 3/08/2018, n. 20491).

Anche sotto tale profilo, deve escludersi che la sospensione del presente giudizio possa trovare giustificazione nella pendenza della domanda di annullamento delle delibere di autorizzazione alla stipulazione della transazione, non riconducibile alle ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ma devoluta alla sua giurisdizione di legittimità, in quanto avente fondamento in un interesse legittimo: nessun rilievo può assumere, in proposito, il carattere generale dell’interesse tutelato dalla previsione delle cause d’incompatibilità, il quale, pur giustificando l’attribuzione della legittimazione all’esercizio della relativa azione a ciascun cittadino elettore o a chiunque altro vi abbia interesse, nonchè l’efficacia erga omnes della relativa decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 23/02/2001, n. 73; Cass., Sez. I, 20/10/ 2008, n. 25453), non comporta che l’attore rimanga esposto agli effetti vincolanti di altre pronunce emesse nei confronti del Comune, ancorchè le stesse assumano una portata logicamente preliminare, non essendo egli legittimato a partecipare ai relativi giudizi, aventi come parte esclusivamente l’Amministrazione, a sua volta estranea al giudizio elettorale.

3. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, che dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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