Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27778 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 04/12/2020), n.27778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23074-2015 proposto da:

FALLIMENTO DELLA “(OMISSIS) SPA”, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DEI PARIOLI 54, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

FRANCIOSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CIMMINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1837/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Fallimento della “(OMISSIS) SpA ” ricorre per la cassazione della sentenza n. 1837/31/15 della CTR della Campania che, accogliendo l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 755/35/13 della CPT di Napoli, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di Registro n. (OMISSIS), emesso dall’Agenzia delle Entrate di Napoli, ai fini del recupero delle imposte ed oneri accessori, in relazione alla sentenza n. 2313/2010 del 25.02.2010, con la quale il Tribunale di Napoli, provvedendo sull’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 L. Fall., promossa dal fallimento contro amministratori e sindaci della società, ha condannato alcuni dei soggetti predetti al risarcimento del danno quantificato in 18 milioni di Euro.

L’Agenzia delle Entrate resiste con contro ricorso e deposita memoria con la quale informa, senza nulla allegare, che il Fallimento ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla liquidazione dell’imposta di registro di cui si discute ed il giudizio si è chiuso, con sentenza passata in giudicato di cessazione della materia del contendere in relazione allo sgravio dell’imposta effettuato dall’Ufficio, nell’intero importo fatta eccezione per Euro 1.811,71 che sarebbe il valore residuale della controversia che qui si discute.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente articola un solo complesso motivo, con il quale deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 54 nonchè degli artt. 15 e 57 T.U.I.R., dell’art. 59T.U.I.R., lett. d), e dell’art. 60 T.U.I.R., comma 2 (D.P.R. n. 131 del 1986).Dopo aver dato atto che non è censurabile la sentenza impugnata nel punto in cui ritiene legittima la registrazione dell’atto a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, non avendovi dato seguito le persone indicate nell’arti, ai fini dello stesso decreto, art. 15, il ricorrente lamenta che la CTR, non ha considerato che si era configurata la fattispecie di cui all’art. 59 decreto, che in deroga a quanto previsto dall’art. 57, prevede la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, in ragione dell’essere, l’atto tassato, una sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Di tale natura devono intendersi, secondo il ricorrente, le contestazioni mosse ai responsabili della società condannati con la sentenza sottoposta all’imposta di registro.

Con tempestiva memoria difensiva il fallimento rileva che la sentenza n. 2313/2010 del 26.02.10 del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto azione di responsabilità a norma dell’art. 146 L. fall., presupposto impositivo dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro qui impugnato, è stata riformata dalla sentenza n. 3773/2015, definitiva, che ha annullato la condanna al risarcimento dell’importo di Euro 18.000.000 e condannato, in solido, tre convenuti al pagamento di Euro 20.000,00.

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Va premesso che è già stato già chiarito da questa Corte che in tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, comma 1, lett. d), facendo generico riferimento, per la prenotazione a debito, alle “sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell’ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l’imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l’esercizio della relativa azione.

Nelle more, è intervenuta la pronuncia della Corte di appello di Napoli che ha modificato il quadro fattuale di riferimento escludendo ogni responsabilità per il danno ammontante ad Euro 18.000.000,

Nell’originaria prospettazione dell’azione di responsabilità dei confronti di amministratori e sindaci, succedutisi alla guida della società era chiaro il riferimento a fatti di mala gestio, aventi sicuramente connotati penali che giustificavano pienamente il richiamo al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59; a seguito della ricostruzione della complessa vicenda economico societaria e dell’azzeramento della gran parte delle responsabilità prospettate, effettuato lo sgravio nei confronti della società della cartella di pagamento nei termini determinata dalla sentenza citata, residua un unico capo della sentenza registrata relativa al pagamento in favore dello studio di Lauro, per attività non svolta in favore della società fallita, della somma di Euro 20.000,00 ascritto a soli tre degli originari sette amministratori condannati in solido in primo grado al risarcimento. In ordine a tali fatti si impone un rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione perchè accerti, al fine dell’applicabilità del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, la natura e gli esatti termini dell’imputazione ascritta.

PQM

Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviando – anche per le spese di questo giudizio – ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, udienza camerale, il 18 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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