Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27777 del 22/11/2017

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27777 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso 24662-2011 proposto da:
A.A.,
B.B.
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 22/11/2017

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 58/2010 della COMM.TRIB.REG.

VENEZIA] depositata il 13/07/2010;

 

udienza del 27/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;
udito per i ricorrenti l’Avvocato CHIARIZIA per
delega dell’Avvocato GIULIANI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUIZZI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 24662/2011B.B. + 2 c/ Agenzia delle entrate
Ritenuto che:
B.B., C.C., soci della XX s.r.I., e A.A., amministratrice e liquidatrice della XX s.r.I., ricorrono
con cinque motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. del
Veneto, n. 58/14/10 dep. il 13 luglio 2010, che, respingendo (previa

così confermando le decisioni di primo grado, la legittimità degli avvisi
di accertamento per Irpeg Iva e Irap, relativi agli anni d’imposta 2003
e 2004, tesi a recuperare deduzione di costi ritenuti non
adeguatamente documentati e nti inerenti, nonché *le corrispondenti
detrazioni Iva. I recuperi riguardavano importi portati da fatture
emesse da Iniziative s.r.I., per asserite prestazioni di consulenza
promozionale, marketing e organizzazione di iniziative
propagandistiche, utilizzate nell’ambito del rapporto intercorrente con
la cliente San Gaetano s.p.a., ed erano in particolare fondati sulla
discrasia fra l’attività risultante dall’oggetto sociale e dal codice di
attività di XX s.r.l. (fabbricazione imballaggi, carta e cartone) e
quella (di consulenza industriale) riferibile alle prestazioni di cui ai costi
recuperati e dichiaratamente esercitata f nonché sulla genericità delle
fatture oggetto di contestazione e l’esistenza di setti rapporti di
parentela tra i soci e gli amministratori delle tre summenzionate
società.
Nel ribadire la legittimità dei recuperi, la C.T.R., considera che la
fondatezza degli accertamenti si desume affidabilmente dalla mancata
definizione dell’attività di consulenza asseritamente prestata da
XX a favore di San Gaetano, dalla non congruente circostanza
che l’importo complessivo delle fatture emesse da Iniziative nei
confronti di XX è tale da coprire pressoché integralmente
l’entità dei ricavi della società, dall’estrema genericità delle fatture
emesse ed oggetto del recupero; elementi tali da far anche pensare
i

R.G. 24662/2011 B.B. + 2 c/ Agenzia delle entrate

riunione) gli appelli promossi dalla società contribuente, ha ribadito,

“ad un giro di coperture fasulle generate dall’attività di cartiera svolta
da Iniziative s.r.l.”.
L’Agenzia resiste con controricorso.

Considerato che:

fatture in contestazione sarebbero “coperture fasulle generate
dall’attività di cartiera svolta da Iniziative s.r.l.”, mentre l’avviso di
accertamento contestava la non inerenza dei costi.
2. Col secondo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art. 7 I.
212/2000, art. 3 I. 241/90, art. 42 d.p.r. 600/73, art. 56 d.p.r.
633/72, artt. 18, 19, 23, 24, 54 e 57 d.lgs. 546/92 e art. 111 cost.),
non avendo l’Amministrazione finanziaria contestato che i costi in
questione fossero relativi a operazioni inesistenti e neppure che
Iniziative s.r.l. fosse una società cartiera, con ciò mutando i termini
della controversia.
3. Col terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione su un fatto
controverso e decisivo, per avere la C.T.R. ritenuto che le fatture in
contestazione sarebbero “coperture fasulle generate dall’attività di
cartiera svolta da Iniziative s.r.l.”, omettendo di indicare gli elementi
da cui ha tratto tale convincimento.
4. Gli indicati motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per
la loro evidente connessione, sono inammissibili, poiché non colgono la
ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha giudicato legittimi gli
avvisi di accertamento in esito al riscontro dei plurimi elementicsopra
evidenziati, ritenuti idonei a contrastare la rilevanza probatoria delle
fatture in merito all’inerenza delle prestazioni attestate all’attività
dell’impresa e

~a

loro stessa esistenza (che dell’inerenza costituisce

presupposto indefettibile).
5. Col quarto motivo si deduce violazione di legge, dell’art. 75 TUIR (oggi
109); degli artt. 13, 18 e 19 d.p.r. 633/72; dell’art. 11 parte A) n. 1
2

R.G. 24662/2011 B.B. + 2 c/ Agenzia delle entrate

1. Col primo motivo del ricorso si deduce pullità, della sentenza per
,j-eL
violazione dell’art. 112 cod. proc. civrgiéndo la CJIR. statuito che le

della sesta direttiva n. 77/388/CEE e dell’art. 2697 cod. civ., per avere
la C.T.R. fatto mal governo del criterio di inerenza dei costi, dovendosi
questo intendere come collegamento all’attività d’impresa in senso
ampio e, ulteriormente, insufficiente motivazione (ai sensi dell’art.
360, comma 1 n. 5 c.p.c.) in relazione alle circostanze di fatto in base
alle quali il requisito dell’inerenza è stato escluso.
6. Col quinto motivo si censura la decisione impugnata – sul piano della

e 19 d.p.r. 633/72; art. 11 parte A n. 1 della sesta direttiva n.
77/388/CEE, e del vizio di motivazione – nella parte in cui ha negato
per intero la deduzione dei costi, perché considerati incongrui, nonché
la detrazione dell’Iva afferente, invece che riconoscere la deducibilità
del costo e dell’Iva, per la quota parte ritenuta congrua.
7. I suddetti motivi sono infondati e vanno respinti.
Al riguardo occorre in primo luogo premettere che, secondo
consolidato canone ermeneutico (cfr. Cass. nn. 21980/15, 21446/14,
24426/13, 9108/12, 5748/10), sia in tema di imposizione diretta sia in
tema di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore
dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di
contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ed
idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle
prestazioni attestate. Deve, inoltre, considerarsi che è altresì
consolidato il principio , secondo cui, sia ai fini della deduzione dei costi
in tema di imposte dirette ika ai fini di dgazione Iva, incombe sul
contribuente l’onere di provare l’inerenza del bene o del servizio
acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del
bene o del servizio all’esercizio del’attività medesima (cfr. Cass. nn.
13300/17, 18475/16, 21184/14, 16853/13).
Sulla base di tali premesse deve ritenersi che, nell’esprimersi nei
termini sopra riportati, il giudice a quo ha ritenuto la legittimità degli
accertamenti impugnati per difetto di prova dell’inerenza delle
prestazioni oggetto della deduzione ai fini dell’imposizione diretta e
3

R. G. 24662/2011 B.B. + 2 c/ Agenzia delle entrate

violazione di legge, in relazione all’art. 75 TUIR (oggi 109); artt. 13, 18

della detrazione Iva, con accertamento di fatto rispondente ai canoni
interpretativi sopra riportati e, in quanto coerentemente motivato in
relazione a plurime concludenti circostanze, insindacabile in questa
sede.
8. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese,
liquidate in C. 15.000/00 oltre spese prenotate a debito.
Roma, 27 gennaio 2017
nsigliere estensore

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA