Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27777 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28672/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

New Distribution s.r.l. – in persona del legale rappresentante pro

tempore – elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari n. 4,

presso lo studio dell’avv. Francesca Giurgola, rappresentata e

difesa dall’avv. Luciano Mastrovito, giusta procura in calce al

controricorso 24 gennaio 2020;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/29/12 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 7 dicembre 2012;

letta le memorie depositate dal controricorrente ai sensi dell’art.

378 c.p.c.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus per la

ricorrente;

udito l’avv. Luciano Mastrovito per la controricorrente;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 ottobre

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la decisione di primo grado che aveva solo parzialmente accolto l’impugnazione proposta dalla società New Distribution a r.l. avverso un avviso di accertamento relativo a maggior imponibile a fini Irpef, Ires e Iva derivante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2003.

2. Ha rilevato il giudice di appello che la sentenza di primo grado era perfettamente equa e ben motivata e come tale andava confermata.

3. Per la cassazione della citata sentenza, l’Agenzia delle Entrate, in data 9 dicembre 2013, ha proposto ricorso affidato a un motivo, in relazione al quale l’intimata società New Distribution a r.l. non si è costituita.

4. Questa Corte, con ordinanza in data 11 luglio 2019, ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso e ne ha disposto la rinnovazione.

5. Esperito l’incombente, la New Distribution s.r.l. si è costituita con controricorso e deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta “Violazione dell’art. 112 c.p.c. – corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per avere la sentenza omesso di pronunciarsi sul recupero a tassazione della sopravvenienza attiva per Euro 288.572,69 derivante da insussistenza di passività iscritte in bilancio, questione devoluta nell’atto di appello alla cognizione del giudice di secondo grado.

2. La New Distribution s.r.l. argomenta nel controricorso l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso va accolto.

4. L’avvenuta devoluzione in appello della questione della indebita detrazione dell’imposta risulta non solo dal contenuto del motivo d ricorso, che riferisce il contenuto dell’atto di appello sul punto, ma si evince anche dalla stessa sentenza della CTR che, nell’identificare l’oggetto del giudizio, annovera (al n. 3 di pag. 2) l’indebita detrazione di imposta.

5. Acclarato dunque che la CTR aveva ben compreso l’oggetto del giudizio a essa devoluto, questa Corte rileva che la motivazione resa per pervenire a respingere il ricorso erariale è sul punto del tutto apparente, giacchè non fa riferimento alcuno alla questione della omessa contabilizzazione di sopravvenienze, con conseguente indebita detrazione di imposta. La ricorrente, pur formalmente lamentando la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nel motivo di ricorso sviluppa argomentazioni che vanno qualificate come univocamente tese a dimostrare il difetto assoluto di motivazione sul punto dedotto in appello. Circostanza che, in effetti, trova riscontro in ciò che la CTR si è genericamente richiamata a una pretesa equità e correttezza ella sentenza di primo grado che, peraltro, sulla questione controversia non si era affatto pronunciata, come dà atto la stessa sentenza impugnata. Tanto determina che, anche a voler ritenere che sul punto la CTP avesse implicitamente ritenuto di rigettate le difese della parte pubblica, nel momento in cui in appello la questione era stata riproposta, la CTR aveva uno specifico obbligo di motivare sul punto. Nè può ritenersi, come opina la controricorrente, che tale motivazione sia rinvenibile nella frase “la Commissione ritiene di confermare la decisione impugnata che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, appare equa e ben motivata”. Invero, affinchè possa verificarsi una pronuncia implicita, occorre che la questione oggetto del giudizio implicito sia stata non solo specificamente enucleata, ma anche che le argomentazioni contenute motivazione della sentenza siano logicamente idonee a dimostrare l’infondatezza della doglianza non esaminata e perciò implicitamente disattesa.

6. Nel caso di specie, il ritenere che la sentenza di primo grado sia “equa e ben motivata”, essendo predicabile per ogni questione devoluta in ogni appello, non costituisce di certo una motivazione specifica che consenta di ritenere implicitamente respinte le argomentazioni in contrasto con tale assunto.

7. Ne consegue che il ricorso va accolto e che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria della Campania, in diversa composizione, che rinnoverà il giudizio sul punto, oltre a provvedere a liquidare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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