Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27776 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27776 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 768-2011 proposto da:
BERNARDI ANGELA ANTONIA BRNNLN45C67L286S,
BONIFAZI ELISABETTA BNFLBT71T6OL117U, BON IFAZI
LAURA BNFLRA65_A41A439X, elettivamente domiciliate in ROMA,
LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 5, presso lo studio
dell’avvocato MILANI DANIELE, rappresentate e difese dagli
avvocati LEONELLI MAURIZIO, FILIPPETTI FRANCA, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in. persona del
Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 11/12/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 71/5/2009 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«Le sigg.re Laura Bonifazi, Elisabetta Bonifazi e Angela Antonia Bernardi ricorrono contro
l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria
Regionale dell’Umbria ha respinto l’appello delle contribuenti avverso la sentenza di primo
grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di assistenza
tecnica.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la sua decisione rilevando che solo con una
memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado la signora Angela Bernardi aveva
palesato la propria qualità professionale di commercialista e le signore Laura ed Elisabetta
Bonifazi avevano alla stessa conferito il mandato difensivo; cosicché, secondo la
Commissione Tributaria Regionale, il requisito dell’assistenza tecnica risultava essere stato
integrato solo dopo l’introduzione della lite e, pertanto, l’atto introduttivo, in quanto privo di
tale requisito, doveva aggiudicarsi insanabilmente nullo.
La Commissione Tributaria Regionale ha poi ulteriormente rilevato che nell’atto di appello le
contribuenti avevano chiesto non la riforma della sentenza gravata ma la remissione della
causa ad altra Commissione Tributaria Provinciale ed ha respinto tale richiesta per mancanza
dei presupposti di cui all’articolo 59 D.Lgs. 546/92.
Il ricorso delle contribuenti si articola su due motivi, uno riferito alla violazione dell’articolo
12 D.Lgs. 546/92 ed uno riferito alla nullità della sentenza gravata per mancata notifica alle
contribuenti dell’istanza di fissazione della pubblica udienza nella quale la causa, in assenza
delle parti private, era stata discussa e decisa.
La difesa erariale si è costituita con controricorso.
Preliminarmente va precisato che il rilievo della sentenza gravata con cui si sottolinea che le

Ric. 2011 n. 00768 sez. MT – ud. 14-11-2013
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Regionale di PERUGIA del 21.10.09, depositata 11 20/11/2009;

contribuenti appellanti avevano chiesto non la riforma ma la rimessione della causa al giudice
di primo grado e, con riferimento a tale richiesta, si afferma che

“anche tale richiesta merita

di essere negata in quanto non ricorre nessuno dei casi previsti dall’articolo 59 D.Lgs.
546/92” non costituisce un’autonoma ratio decidendi del rigetto dell’appello delle contribuenti,
bensì una considerazione meramente esornativa, priva di incidenza sul decisum. La pronuncia
di rigetto dell’appello si fonda infatti sull’assunto, espresso dal giudice di primo grado e
condiviso dal giudice d’appello, dell’inammissibilità del ricorso introduttivo; una volta

dell’applicabilità, nella specie, del disposto dell’articolo 59 D.Lgs. 546/92 , giacché, come
questa Corte ha avuto occasione di chiarire (vedi Cass. 15530/10, in motivazione), la
rimessione della causa al giudice di prime cure postula necessariamente la disposta riforma
della sentenza di primo grado, essendo logicamente incompatibile la conferma della sentenza
impugnata, che presuppone l’assenza di censure ritenute fondate, rispetto al rinvio della causa
al primo giudice, che richiede invece il riscontro di precise e tassative ipotesi di invalidità
verificatesi nel corso del primo giudizio.
Ciò posto, il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato e assorbe il secondo.
L’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui nel giudizio tributario la
carenza di assistenza tecnica della parte privata determinerebbe, nelle controversie in cui tale
assistenza sia richiesta dalla legge, una nullità del ricorso introduttivo non sanabile con il
conferimento del mandato defensionale nel corso del giudizio di primo grado contrasta con
l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza 22601/04, hanno
stabilito che “Nel processo tributario, il giudice chiamato a conoscere di una controversia di
valore superiore a lire 5.000.000, a norma degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi 3 e 4, del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è tenuto a disporre che l’attore parte privata che stia in
giudizio senza assistenza tecnica si munisca di essa, conferendo incarico a difensore abilitato;
con la conseguenza che l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata solo a seguito della
mancata esecuzione di tale ordine. Una siffatta lettura delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del
1992 è l’unica conforme a Costituzione, secondo la sent. n. 189 del 2000 della Corte
costituzionale, non rinvenendosi interpretazioni alternative che assicurino effettività alla
tutela del diritto fondamentale di difesa nel processo ed adeguata tutela contro gli atti della
P.A., alla stregua degli arti. 24 e 113 Cosi., ove si consideri la peculiarità del processo
tributario”.
Non paiono ricorrere ragioni per una ulteriore rimessione della questione alle Sezioni Unite, in
quanto il principio ora riportato è stato recepito senza incertezze nella giurisprudenza di
questa Corte ed ancora da ultimo riconfermato dalla sentenza della Sezione Tributaria n.
3266/12 (“Nel processo tributario, la mancanza di assistenza tecnica della parte privata nelle
controversie di valore superiore a lire 5.000.000 (attualmente, Euro 2.582,28) determina
semplicemente il dovere per il giudice tributario adito di imporre l’ordine di munirsi di detta
assistenza, ai sensi dell’art. 12, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, potendo

Ric. 2011 n. 00768 sez. MT – ud. 14-11-2013
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affermata l’infondatezza dell’appello, non vi era alcuna ragione per soffermarsi sulla questione

l’eventuale omissione essere eccepita, in sede di gravame, soltanto dalla parte di cui sia stato
leso il diritto all’adeguata assistenza tecnica, secondo l’art. 157, secondo comma, cod. proc.
civ., ma non anche dalla controparte, né rilevata d’ufficio nel giudizio di secondo grado.
Invero, la disposizione va interpretata, in una prospettiva costituzionalmente orientata, in
linea con l’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesa nel processo e l’adeguata
tutela contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di
inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare; inoltre, il

in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l’incarico al difensore, a norma dell’art.
12, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992, può essere conferito anche in udienza pubblica,
successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente
alla costituzione del contraddittorio.”
Si propone l’accoglimento del primo motivo di ricorso e, ritenuto assorbito il secondo, la
cassazione con rinvio della sentenza gravata perché la Commissione Tributaria Regionale si
attenga ai principi di diritto sopra richiamati.>>;

che l’Agenzia del territorio (dall’1.12.12 incorporata nell’Agenzia delle entrate
per il disposto dell’articolo 23 quater d.l. 95/12) si è costituita con
controricorso;
che non sono state depositate memorie difensive;
akz
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificatavparti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che regolerà anche le spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce

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