Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27775 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15841-2018 proposto da:

A.D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFONSO ALIPERTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 209/2018de1 TRIBUNALE di TORINO,

depositato l’11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.D.E., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Torino che ne ha rigettato la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il tribunale ha posto in dubbio la credibilità della narrazione del richiedente a proposito della intrapresa relazione omosessuale; ha peraltro anche osservato che in base al racconto del richiedente medesimo non si versava in un’ipotesi di omosessualità effettivamente vissuta quale caratteristica personale, sebbene di una relazione sessuale per motivi di interesse economico; ha infine messo in evidenza che sempre il richiedente aveva precisato di non aver lasciato la città di Kano – dove pur si era trasferito – per problemi legati all’omosessualità ma unicamente e ancora per ragioni economiche;

in simile situazione il tribunale ha ritenuto che la vicenda del predetto esulasse dall’ambito della protezione da eventualmente accordare per presunte persecuzioni subite in virtù dell’orientamento sessuale, e che nessun’altra condizione, tra quelle previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ai fini della protezione sussidiaria, poteva ritenersi esistente;

infine il tribunale ha escluso che fossero stati allegati concreti elementi di vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria;

il ricorso è inammissibile perchè assolutamente generico a fronte del paradigma dettato dall’art. 360 c.p.c.;

dopo un iniziale riferimento al quadro normativo generale implicato dalla protezione internazionale, il ricorrente semplicemente denunzia l'”errata valutazione circa l’insussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario” poichè – a suo dire – non ci sarebbe da dubitare “del pericolo all’incolumità fisica e alla stessa esistenza in vita cui il ricorrente sarebbe esposto, ove (..) rientrasse nel proprio paese”; dopodichè il ricorso contiene la mera indicazione di taluni principi giurisprudenziali sull’istituto della protezione umanitaria;

in aggiunta alla sopraddetta lapidaria enunciazione di indubitabilità circa il pericolo da riscontrare nel caso di specie (pericolo nella specie motivatamente escluso dal giudice del merito) niente altro è specificato a presidio di un eventuale errore di diritto della decisione impugnata;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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