Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27775 del 22/11/2017
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27775 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 29-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatq in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lq rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
AUTO EFFE EMME DI FORTUNATI EGIDIO & C. SNC;
–
intimati
avverso la sentenza n. 110/2010 della COMM.TRIB.REG.
–
al
te/
EtVigcúSA.f- deposi-tata il 28/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 22/11/2017
udienza del 27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
GRECO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con
due motivi nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, accogliendone
parzialmente l’appello, nel giudizio promosso dalla snc Auto Effe
Emme di Fortunati Egidio e C., esercente attività di commercio
auto, con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini
dell’IVA e dell’IRAP per il 2003 con il quale si contestava
soggettivamente inesistenti ed a frodi carosello, per quanto
ancora rileva, mentre ha ritenuto fondata la contestazione di
indebita detrazione di IVA per euro 1.028.333, per quel che
riguarda le imposte dirette ha ritenuto deducibili i costi per
l’acquisto delle automobili, in quanto effettivamente sostenuti.
La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
RAGICNI DEIIADECISICNE
Preliminarmente il Collegio rileva che il giudizio,
concernente l’accertamento del reddito di una società di persone,
essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti
interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i
litisconsorki necessari, è affetto da nullità assoluta.
Ciò in quanto, “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibiImente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
2
l’indebita utilizzazione di fatture riconducibili ad operazioni
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
2008, n. 14815).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, il
giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata al
primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi
di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la
giurisprudenza di riferimento è di formazione relativamente
recente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la
causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Forlì.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di
merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il eduembre.276D. 27
Il consigliere estensore
2_…?- 1 T
procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno