Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27775 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. II, 20/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8083/2006 proposto da:

C.D. (OMISSIS), domiciliato in ROMA ex

lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato COCCHIARO Raffaele;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), domiciliata in ROMA ex lege,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BIZZARRO Vincenzo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.A. chiedeva al Pretore la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio, essendone stata spogliata dal fratello C.D. che, posizionando sulla striscia di terreno asservita, tubi metallici che restringevano l’area transitabile, impediva il passaggio; nel merito, chiedeva l’accertamento della servitù di passaggio pedonale e veicolare.

C.D., costituendosi, pur ammettendo l’apposizione dei tubi, negava che la ricorrente esercitasse un possesso e contestava che fosse stato violato il diritto di passaggio come concesso dal loro comune dante causa, in termini e con modalità diverse rispetto a quanto vantato dalla ricorrente.

Il Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza del 30/11/2001 accertava la servitù, come richiesta dalla ricorrente e confermava l’ordine di reintegra nel possesso.

C.D. proponeva appello al quale resisteva la sorella A..

2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 4/3/2005 rigettava l’appello rilevando che:

– non era fondata la censura di ultrapetizione in quanto C. A. aveva proposto sia la domanda di reintegra nel possesso sia la domanda di accertamento della servitù;

– erano inammissibili tutti i motivi di appello relativi al possesso e alla prova del possesso in quanto l’oggetto del giudizio di merito era l’accertamento del diritto di servitù;

– tale diritto era fondato sul testamento del padre che appunto aveva disposto la costituzione della servitù di passaggio pedonale e veicolare;

oggetto del giudizio era l’accertamento dell’estensione del diritto di passaggio quanto alla larghezza della striscia di terreno, da misurarsi, secondo l’appellante, dal muro del fabbricato e secondo l’appellata dai gradini che insistevano sulla quota di cortile di proprietà del fratello D.;

– la volontà del dante causa era quella di assicurare una servitù di passaggio veicolare alla figlia A.;

– di conseguenza una interpretazione della disposizione testamentaria secondo la quale la larghezza della servitù (stabilita in mt. 2,20) dovesse essere calcolata secondo il criterio sostenuto da C. D. (ossia con misurazione partendo dal muro del fabbricato), sarebbe stata contraria alla volontà del testatore in quanto la ridotta ampiezza avrebbe impedito il passaggio veicolare;

era irrilevante l’esame del grafico dei luoghi allegato al testamento perchè una eventuale differenza del grafico non avrebbe potuto prevalere sulla volontà chiaramente espressa dal testatore.

3. C.D. propone ricorso per Cassazione fondato su tre motivi.

Resiste con controricorso C.A. che, preliminarmente chiede verificarsi l’applicabilità, al ricorso notificato il 2/3/2006, dell’art. 366 bis c.p.c., relativo all’inammissibilità per mancata formulazione del quesito di diritto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L’art. 366 bis c.p.c., che prescrive la formulazione del quesito di diritto, si applica ai ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; il quesito di diritto non è quindi richiesto per i ricorsi (come quello in esame) avverso sentenze pubblicate prima di tale data, ancorchè proposti dopo l’entrata in vigore della legge di riforma (Cass., 5 giugno 2007, n. 13067).

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il giudice dell’appello sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione sia rispetto all’appello sia rispetto alla domanda; il ricorrente assume che nell’appello era stata censurata la decisione perchè il giudice di prime cure aveva giudicato sul titolo costitutivo della servitù mentre tale valutazione sarebbe preclusa al giudice del possessorio; aggiunge che il giudice di appello avrebbe qualificato la domanda come azione petitoria in contrasto con quanto deciso dal primo giudice.

6. Il motivo è inammissibile in quanto è totalmente scollegato rispetto alla decisiva ratio decidendi della sentenza impugnata laddove, rigettando lo specifico motivo di appello, ha osservato che nel primo grado era stata proposta domanda di accertamento della servitù di passaggio (solo per completezza si osserva che il divieto di cumulo tra possessorio e petitorio riguarda solo il convenuto in possessorio) e che rispetto a tale domanda il titolo costitutivo ben poteva essere esaminato.

7. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., e il vizio di motivazione perchè non aveva preso in considerazione il motivo di appello concernente l’insussistenza del possesso da parte di C.A., comunque onerata della relatrva prova che invece non aveva fornito.

8. Anche questo motivo è inammissibile perchè non attinge la decisiva ratio decidendi della sentenza di appello secondo la quale sono inammissibili tutti i motivi di appello relativi al possesso e alla prova del possesso in quanto oggetto del giudizio è stato l’accertamento (non del possesso ma) dell’esistenza o meno del diritto di servitù di passaggio.

9. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., e il vizio di motivazione in ordine alla interpretazione del titolo costitutivo della servitù perchè sarebbe stata trascurata, senza adeguata motivazione, la rilevanza del grafico allegato al testamento, dal quale sarebbe emersa la volontà del testatore di concedere una servitù di ampiezza di m. 2,20 dal muro del fabbricato e non dai gradini che occupavano quello spazio.

Il motivo è infondato in quanto attiene ad una valutazione di merito incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivata; nel caso in cui si deduca la violazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti, occorre specificare quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati; nella fattispecie, la motivazione sussiste e privilegia, correttamente, la volontà espressa dal testatore, mentre non vengono mosse censure specifiche relative a mancata o errata applicazione dei canoni di interpretazione; nel motivo si censura la mancata considerazione di un grafico (allegato al testamento), non riprodotto in ricorso e del quale questa Corte, quindi, non è neppure in grado di apprezzare la rilevanza.

10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente C. D. a pagare a C.A. le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA