Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27774 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15802-2018 proposto da:
A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALFONSO ALIPERTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. RG. 10077/2017 del TRIBUNALE di TORINO,
depositata il 19/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
A.O. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Torino, di rigetto della domanda tesa a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria; il ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
sia il primo motivo che il secondo motivo si limitano a enunciare una “errata valutazione” del tribunale “circa l’insussistenza dei presupposti per ill riconoscimento dello status di rifugiato” e “circa l’insussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario in capo al ricorrente”;
in concreto però nessun vizio della decisione, corrispondente ai paradigmi di cui all’art. 360 c.p.c., è prospettato; a fronte della decisione negativa del tribunale le doglianze si concretizzano in mere e generiche affermazioni di esistenza dei presupposti delle misure richiamate, in sintonia con la sollecitazione al riesame dei profili di fatto ai quale la domanda era associata; il che esula – notoriamente – dai confini del giudizio di legittimità; il ricorso è dunque inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019