Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27774 del 11/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27774 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Rimborso Indennità
aeronavigazione.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
ANDREOZZI ANDREA residente a Livorno,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.110/10/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione Staccata di Livorno n.
10, in data 22.06.2011, depositata il 05 ottobre 2011;
Udita la relazione della Causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
CR1-s
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Data pubblicazione: 11/12/2013
Presente il P.M. dott. Umberto Apice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.1294/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.110/10/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze,
Sezione Staccata di Livorno n.10, il 22.06.2011 e
DEPOSITATA il 05 ottobre 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello
dell’Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo
grado che aveva riconosciuto il diritto al rimborso
parziale delle ritenute di acconto IRPEF operate
sull’indennità di aeronavigazione pensionata,
limitatamente ai 48 mesi antecedenti la presentazione
della domanda di rimborso.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione del silenzio rifiuto sulla domanda di
rimborso dell’IRPEF, è affidato ad un mezzo, con cui
si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6
del dpr n.131/1978, 51 comma 6 ° del dpr n.917/1986, 59
del dpr n.1092/1973, nonché del D.Lgs n.546/1992.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso sembra potersi
risolvere sulla base di principi desumibili da
pregresse pronunce.
•
Le Sezioni Unite di questa Corte ( Sentenza n.
14254/2005), in sede di esame di ricorso di un
dipendente della Provincia autonoma di Trento, hanno
avuto modo, fra l’altro, di affermare che “Poiche’ le
istitutiva del “Fondo volo” – alle quali corrisponde
in generale un piu’ vantaggioso sistema di tutela e
di prestazioni costituendo deroga alle leggi
sulla previdenza
regole
generale,
e
contributive conseguenziali,
comportando
non
suscettibili di interpretazione analogica, non
sono
e
e
sufficiente l’esposizione al medesimo rischio per
attrarre altri soggetti non contemplati (e soggetti
ad apposita disciplina previdenziale) nello stesso
fondo categoriale. L’assoggettamento di dipendenti
della Provincia autonoma di Trento (nella specie,
con mansioni di pilota di elicottero presso il
servizio antincendi e protezione civile) al regime
previdenziale assicurato dall’INPDAP esclude pertanto,
alla luce del detto art. 38, n. 2, del r.d.l. n. 1827
del 1935, l’operativita’ del regime sostitutivo
previsto dalla legge n. 859 del 1965 e successive
modifiche. Ne’ un siffatto assetto normativo e’ in
contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., attesa la
legittimita’ – costantemente riconosciuta dal Giudice
3
leggi di previdenza di categoria, come la legge
delle leggi – del pluralismo dei diversi regimi
previdenziali,
trattamenti
non essendo comparabili
pensionistici
delle
varie
i
categorie
professionali, e in particolare quelli spettanti
per i dipendenti di enti pubblici”.
D’altronde,
in
tema
fiscale,
per
consolidato
orientamento giurisprudenziale (Cass. n.10646/2005, n.
26106/2005) le norme agevolative sono di stretta
interpretazione e,
come tali,
insuscettibili di
applicazione al di fuori delle ipotesi tipiche
tassative indicate,
e
stante il divieto non solo
di applicazione analogica, ma anche di interpretazione
estensiva, posto in riferimento alla legge speciale
dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al
codice civile.
Nel caso,
la sentenza,
che ha riconosciuto la
possibilità dell’applicazione del trattamento fiscale
agevolato, non appare in linea con il quadro normativo
di riferimento e con il citato orientamento
giurisprudenziale, per cui, va riformata.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza.
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ai dipendenti privati, rispetto al regime previsto
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Presidente
Considerato che alla stregua delle considerazioni