Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27773 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27773 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 15929-2011 proposto da:
del

nirettore pl’e>

tempuLe, eicttiyamente domioiliaLq in

ROMA VT DEI

PA3ENZIA DELLE ENTRATE

in

por:-,ona

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

TOSCANO ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
CARSO 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
RUFINI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FEDERICO MACCONE giusta delega in calce;
– controricorrenti –

t

Data pubblicazione: 22/11/2017

avverso

la

sentenza

n.

66/2011

della

COMM.TRIB.REqSEZ.DIST. di PESCARA, depositata
1’11/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’inammissibilità del l ° motivo e il rigetto del 2 °
motivo di ricorso.

GRECO;

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con
un motivo nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale dell’Abruzzo che, rigettandone l’appello,
nel giudizio promosso da Aldo Toscano, cittadino italiano
residente in Svizzera, con l’impugnazione del silenzio rifiuto
serbato sull’istanza di rimborso dell’IRPEF pagata sul
trattamento di fine rapporto e sull’incentivo all’esodo
tassazione separata, ha riconosciuto al contribuente il diritto
al rimborso.
Secondo il giudice d’appello, alla luce dell’art. 15 della
convenzione italo svizzera del 9 marzo 1976 contro le doppie
imposizioni, ratificata con la legge 23 dicembre 1978, n. 943, il
presupposto rilevante ai fini della tassazione in Italia o in
Svizzera sta nel luogo di erogazione delle retribuzioni, comunque
denominate, e nella specie il tfr era maturato nel periodo dal 1 0
aprile 1996 al 30 settembre 2003, mentre il lavoratore aveva
trasferito la residenza a Lugano il 10 luglio 1999, sicché
l’indennità di fine rapporto era stata corrisposta nella sua
interezza quando il percettore risiedeva a Lugano, avendo svolto
ivi l’attività lavorativa.
Quanto all’incentivo all’esodo, la relativa erogazione
andava senza dubbio “tassata secondo la legge svizzera, non
essendo maturata in costanza di rapporto”.
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con
successiva memoria.
PAGICNI DELLA DECISI”

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 23, comma 2, del tuir e dell’art. 15,
carni 1 e 2, della Convenzione Italia Svizzera contro le doppie
imposizioni, l’amministrazione ricorrente lamenta la mancata
applicazione della presunzione assoluta, posta dalla prima norma,
in base alla quale si considerano prodotti in Italia, se
corrisposti da soggetti, come è nella specie l’INPDAI, residenti
ed operanti in Italia, indipendentemente dal fatto che le
attività da cui derivano siano esercitate nel territorio dello
Stato, tutta una serie di redditi, tra i quali va compreso il

2

corrispostigli dalla Alcoa Italia spa nel 2003 ed assoggettati a

tfr, avente natura di diritto di credito a pagamento differito,
che matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed
all’ammontare della retribuzione dovuta. Ne conseguirebbe che la
tassazione operata dal sostituto d’imposta italiano Alcoa sarebbe
del tutto legittima per la particolare e complessa natura di tale
reddito, non spettando quindi il rimborso delle ritenute IRPEF
sul tfr e sull’incentivo all’esodo corrisposti da una società
italiana ad un cittadino italiano residente all’estero che ivi ha
Con il secondo motivo si duole della violazione dell’art.
15 della Convenzione Italia Svizzera in relazione alla
ripartizione della potestà impositiva fra i due Stati, assumendo
che la soluzione più equa sarebbe consentire a ciascuno Stato di
applicare la propria imposta sulla quota di tfr rispettivamente
maturata nella propria giurisdizione.
I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto
strettamente legati, sono infondati, alla luce dell’orientamento
di questa Corte, dal quale non si ravvisano motivi di
discostarsi, secondo cui “in tema d’imposte sul reddito, le somme
corrisposte a titolo di t.f.r. da datore di lavoro residente in
Italia ad un soggetto residente in Svizzera sono imponibili in
Svizzera, ove l’attività lavorativa sia stata ivi prestata, in
base all’art. 15 della Convenzione italo-svizzera, che prevale
sull’art. 23, coma 2, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986,
essendo la norma pattizia gerarchicamente sovra-ordinata alla
legge ordinaria interna” (Cass. sent 14474 del 2016), prevalendo
del resto “le norma pattizie derivanti dagli accordi fra gli
stati, attesane la specialità e la ratio di evitare fenomeni di
doppia imposizione, su quelle interne” (Cass. n. 23984 del 2016;
si veda inoltre Cass. n. 2912 del 2015).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, che si liquidano in euro 4.000 per compensi di
avvocato, oltre alle spese generali determinate forfetariamente

3

svolto la propria attività lavorativa.

nella misura del 15%.91
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2017.

Il consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA