Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27773 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27773 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 11/12/2013

Iscrizione termine
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffíci,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
SGOBBA DOMENICO residente a Fasano

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.161/23/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce n. 23, in
data 09.06.2011, depositata il 23 settembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
1

1

Presente il P.M. dott. Umberto Apice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.1257/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

E’

chiesta

n.161/23/2011,

la

cassazione

pronunziata dalla

Sezione Staccata di Lecce n.23,

della
C.T.R.

sentenza
di

Bari,

il 09.06.2011 e

DEPOSITATA il 23.09.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, ritenendo applicabile alla
domanda di rimborso la prescrizione ordinaria decennale
e non già il termine decadenziale previsto dall’art. 38
del dpr n.602/1973, e quindi riconoscendo al
contribuente il diritto al chiesto rimborso dell’Irpef
versata sulla pensione belga per gli anni dal 1991 al
1996.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di provvedimento di diniego di rimborso
dell’Irpef versata con riferimento alla pensione di
invalidità corrisposta dall’ente previdenziale belga, è
affidato ad un mezzo, con il quale la decisione
impugnata viene impugnata per violazione e falsa
applicazione dell’art.38 del dpr n.602/1973.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.

l

1
..

4 – La questione posta dal ricorso, sembra doversi
esaminare tenendo conto del principio secondo cui “In
tema di rimborso delle imposte sui redditi, la
disciplina dettata dall’art. 38 del d.P.R. 29

decadenza ivi previsto, operano in tutte le ipotesi
di inesistenza dell’obbligazione, a prescindere dalle
ragioni di fatto e di diritto che vengano dedotte,
senza che possa distinguersi fra pagamento erroneo e
pagamento avvenuto in contrasto col diritto
comunitario, ipotesi cui va equiparata quella di
pagamento di tributi in conformita’ a norme poi
dichiarate incostituzionali, mentre e’ inapplicabile
l’ipotesi generale contemplata dall’art. 16 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636, e ora, dagli art. 19 – 21
del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546. Cio’ in quanto
la presenza di uno speciale regime di decadenza per
l’indebito tributario previsto dalle singole leggi
d’imposta o, in difetto, dalle dette norme sul
contenzioso tributario, impedisce l’applicazione
dell’ordinario termine prescrizionale di dieci anni
stabilito per l’indebito di diritto comune
i

(Cass.n.17918/2004, n.16368/2008, n.18522/2005)).
5 – Tenuto conto che la decisione di appello non appare
in linea con il trascritto principio, si propone, la
3

settembre 1973, n. 602, e segnatamente il termine di

trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai
sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, e la relativa
definizione con pronuncia di accoglimento, per
manifesta fondatezza.

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Puglia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

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