Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27772 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28540-2017 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA LOMBARDI BALARDINI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE – SEZIONE

DI PERUGIA C/O LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

PERUGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 268/2017 della CORTE D’APPELLO di Perugia,

depositata il 27/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 268 del 2017 (pubblicata il 27 aprile 2017) ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. J.K., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 15 luglio 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., e comunicata in pari data, perchè proposta con citazione anzichè con ricorso e, benchè notificato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, tardivamente depositato in data 21 settembre 2016.

Il ricorrente assume (con unico mezzo) la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 in quanto, la proposizione dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel termine di legge (trenta giorni), il giorno 11 settembre 2016..

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche, da parte del ricorrente.

Il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017 (L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.).

All’accoglimento del ricorso, consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Perugia, che deciderà nuovamente della controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 1 sezione civile, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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