Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27772 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O. Andrew, nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), domiciliato in Roma,

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per delega a

margine del ricorso per cassazione, dagli avv.ti Tiziana Aresi e

Massimo Carlo Seregni che chiedono di ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. (OMISSIS) ovvero agli indirizzi di

p.e.c. tiziana.aresi.milano.pecavvocati.it e

massimocarlo.seregni.milano.pecavvocati.it;

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2120/2018 della Corte di appello di Milano

emessa il 23.4.2018 e depositata il 2.5.2018 R.G. n. 2372/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore consigliere

Dott. Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. O.A., richiedente asilo proveniente da Edo State in Nigeria chiede alla Commissione territoriale di Milano il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale o in subordine alla cd. protezione umanitaria. Racconta una storia di rivalità fra comunità confinanti per il controllo dell’acqua a causa della quale sarebbe stato assassinato il padre e sarebbe stato fatto sparire il fratello.

2. La Commissione territoriale nega la protezione perchè non ritiene credibile il richiedente asilo e perchè riscontra l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Edo State.

3. Il ricorso per cassazione si articola in due motivi il primo (violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3) riguarda la credibilità della narrazione. Il secondo motivo (violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8) riguarda la situazione in Nigeria.

4. Non svolge difese il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

5. Il ricorso è inammissibile perchè è inteso a una mera contestazione, peraltro del tutto generica, della valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello con motivazione argomentata e corrispondente ai criteri normativi per l’attribuzione di credibilità alla narrazione del richiedente asilo per l’accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive necessarie ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria nonchè corrispondente ai criteri giurisprudenziali per la individuazione di una situazione di vulnerabilità ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

6. In particolare la Corte di appello, esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, valutazione che non è investita dal ricorso per cassazione, ha riscontrato attraverso il richiamo delle fonti ufficiali e non governative di standing internazionale (UNHCR, EASO, Human Rights Watch) che la situazione dell’Edo State non presenta criticità dovute a una diffusione generalizzata della violenza tale da mettere in pericolo la vita di un civile sia pure estraneo alle cause della violenza stessa (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Quanto alla situazione personale del richiedente asilo la Corte di appello ha valutato analiticamente la credibilità del suo racconto riscontrando contraddizioni e vuoti di plausibilità oltre che una genericità diffusa. Specificamente ha rilevato poi come il ricorrente si contraddica quando afferma l’assenza di protezione statale rispetto alla violenta diatriba etnica cui ha fatto riferimento dato che riconosce esservi stata una pronuncia giudiziaria che ha definitivamente risolto la controversia e dato che vi è stato l’intervento dell’autorità di polizia cui la stessa popolazione di Obazuwa si è ripetutamente rivolta. Esclusa quindi una situazione di violazione dei diritti fondamentali del richiedente asilo e una situazione di vulnerabilità da ricollegare alla sua vicenda personale la Corte di appello ha altresì valutato il grado di integrazione sociale di cui il sig. O. potrebbe godere se tornasse in Nigeria rispetto a quello realizzato e realizzabile in Italia e ha concluso per una migliore condizione sociale e affettiva nella prima ipotesi. In definitiva la Corte di Appello ha compiuto una valutazione articolata ed esaustiva che, dovendosi considerare rispettosa del quadro normativo in cui si muove il giudizio sul riconoscimento della protezione internazionale e specificamente delle norme invocate dal ricorrente, non può che essere ritenuta afferente allo scrutinio del merito della controversia e come tale non riproponibile in questo giudizio di legittimità.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità senza statuizioni

sulle spese processuali consegue la presa d’atto della applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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