Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27772 del 22/11/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27772 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso 9951-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliat9 in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lcì rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SUPERGEST SRL;
– intimatq-

Nonché da:
SUPERGEST SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente domiciliat9 in ROMA VIA

Data pubblicazione: 22/11/2017

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MAURO
MEZZETTI, che lo, rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALBERTO MEZZETTI giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale contro

tempore, elettivamente domiciliatcì in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo, rappresenta e difende;
– con troricorrente al ricorso incidentale –

sentenza
la
D. LA (O
di
COMM.TRIB.REG SEZ.DIST.
avverso

n.

8/2009

della

LATINAJ depositata

il

20/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si
riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato MEZZETTI che
si riporta agli atti e produce nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
ricorso incidentale.

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

RGN 9951/10 Agenzia delle entrate c/ Supergest srl
Ritenuto in fatto
L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio,
n. 8/40/2009 dep. il 20.2.2009, che – su impugnazione da parte di
Supergest s.r.l. di avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva 2002, col

prestazioni ritenute inesistenti effettuate da varie società, e le
corrispondenti detrazioni Iva – ha rigettato l’appello dell’Ufficio,
confermando la decisione di primo grado.
Per quanto ancora rileva, nell’affermare l’illegittimità dei recuperi relativi
alle prestazioni fatturate da Croma s.r.l. – la cui effettività e/o inerenza
veniva negata dall’Agenzia in funzione della genericità delle fatture, della
non compiuta rispondenza ai dati contabili e dell’appartenenza della
società contribuente e di quella fornitrice al medesimo Gruppo – la C.T.R.
ha, in particolare, così motivato: “… la giurisprudenza della Suprema

Corte sembra essersi stabilizzata nel senso di ritenere che la fattura
costituisca un documento idoneo a dimostrare un costo dell’impresa e
che, nell’ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative a
operazioni inesistenti, non spetta al contribuente dimostrare che
l’oprazione è effettiva, ma spetta all’Amministrazione che adduce la
falsità del documento e quindi l’esistenza di un maggior imponibile,
provare che l’operazione commerciale oggetto della fattura non è stata
mai posta in essere .. o la circostanza della mancata prova del
pagamento della somma indicata in fattura, dell’assenza di un contratto
di appalto scritto, dell’assenza d prova dell’esecuzione di alcun lavoro …
Tali elementi non risultano allegati dall’Ufficio ed anzi risulta provata
l’esistenza di un contratto di prestazione di servizi fra le due società de
quibus,

pertanto l’impianto probatorio articolato dall’Ufficio è nel

complesso eccessivamente generico e carente”.

i

RGN 9951/10 Agenzia delle entrate c/ Supergest s.r.l.

quale erano stati recuperati a tassazione deduzioni di costi per

Supergest s.r.l. si è costituita con controricorso, ha proposto ricorso
incidentale condizionato ed ha presentato successiva memoria.
L’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso al ricorso incidentale.
Considerato in diritto
1. Col primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione

in una fattispecie in cui l’Ufficio finanziario ha recuperato a
tassazione ai fini delle imposte dirette costi ritenuti indeducibili relativi
a prestazioni di servizi in ragione della generica descrizione delle
prestazioni stesse nelle fatture passive e della non riconducibilità di
tali prestazioni a un contratto intercorso tra la società verificata e la
società che aveva emesso le fatture stante la differenza fra i prezzi
indicati in contratto e i prezzi fatturati – incorra nella violazione degli
artt. 75 del d.p.r. 917/1986 e 2697 c.c. la sentenza della CTR la quale
annulli la ripresa a tassazione sull’assunto che spetta all’Ufficio
provare l’inesistenza delle operazioni descritte, quando invece, in base
a una corretta interpretazione delle anzidette disposizioni, deve
ritenersi che, in presenza di una argomentata contestazione da parte
dell’Ufficio dei requisiti della certezza e della congruità dei costi de

quibus, l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo a
oneri e costi indeducibili, incombe al contribuente”.
2. Col secondo motivo del ricorso si deduce violazione degli atti artt. 21
e 54 d.p.r. 633/72 e art. 2697 c.c., formulando il quesito se violi tali
norme la sentenza che “affermi che l’Ufficio deve fornire la prova
dell’inesistenza (nella specie oggettiva) delle operazioni stesse,
quando invece le anzidette disposizioni debbono essere correttamente
interpretate nel senso che l’Amministrazione è tenuta a fornire validi
elementi indiziari circa l’inattendibilità delle fatture delle quali intenda
contestare l’inesistenza delle operazioni ivi documentate, incombendo

2

RGN 9951/10 Agenzia delle entrate c/ Supergest s.r.l.

degli artt. 75 TUIR e 2697 c.c.. Formula il seguente quesito di diritto:

poi sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle
operazioni”.
3. Col terzo motivo si lamenta insufficiente motivazione su punto
decisivo, là dove la C.T.R., con affermazioni apodittiche e generiche,
ha ritenuto carente l’impianto probatorio offerto dall’Ufficio circa
l’assenza dei requisiti della certezza e inerenza dei costi e l’inesistenza

parte della contribuente sulla differenza fra l’importo pattuito nel
contratto per le indicate prestazioni e quello effettivamente
corrisposto.
4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro
evidente connessione, sono fondati e vanno accolti, nei sensi appresso
specificati, rigettata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per
inidoneità dei quesiti di diritto che li concludono, obbligatori in
relazione all’art. 366 bis c.p.c. applicabile

ratione temporis,

rispondendo gli anzidetti quesiti alle prescrizioni di legge, come
interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 26020 e n.
11652 del 2008).
4.1.Più articolatamente rispetto a quanto affermato dal giudice a quo,
la giurisprudenza di questa Corte è consolidatamente orientata a
ritenere che, in tema di operazioni ritenute (come nella specie) in
tutto o in parte oggettivamente inesistenti – in relazione alle quali la
fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di
operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno – l’Agenzia ha
l’onere di fornire elementi probatori, seppur in forma meramente
indiziaria o presuntiva (Cass. n.n. 21953/07, 9784/10, 9108/12,
15741/12, 23560/12, 27718/13, 20059/14, 26486/14, 9363/15; nello
stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006 C-439/04; 21 febbraio 2006 C255/02; 21 giugno 2012 C-80/11; 6 dicembre 2012 C-285/11; 31
novembre 2013, C-642/11), del fatto che l’operazione fatturata non è
stata mai effettuata (o lo è stata solo parzialmente), dopo di che
3

RGN 9951/10 Agenzia delle entrate cl Supergest s.r.l.

delle operazioni: ciò anche tenendo conto dell’assenza di prova da

spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle
operazioni contestate; con la puntualizzazione che tale prova non può
consistere nella mera esibizione della fattura o nell’attestazione della
regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento,
poiché la regolarità dei suoi profili formali è, normalmente, funzionale
proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. nn.

Risulta, d’altro canto, altresì reiteratamente affermato nella
giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 21980/15, 21446/14,
24426/13, 9108/12, 5748/10) che, sia in tema di imposizione diretta
sia iin tema di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore
dell’impresa, solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e
contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (v.,
anche, art. 226 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006).
Da tali criteri la decisione impugnata si è evidentemente discostata,
incorrendo nelle denunziate violazioni di legge, non avendo, peraltro,
minimamente argomentato in merito alle circostanze indiziarie
addotte dall’Agenzia a sostegno della denunziata insussistenza delle
operazioni fatturate.
4.2. Peraltro al caso di specie (attinente come si è detto ad
accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti), va applicato
d’ufficio, limitatamente all’accertamento delle imposte sui redditi,
ricorrendone le condizioni, lo ius superveniens, costituito dall’art. 8 del
d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44)
(cfr. Cass. n. 2064 del 2016). Si rende in particolare applicabile il
comma 2 della norma citata, il quale prevede che

.
stabilito, poi, in via transitoria, che

Il successivo comma 3 ha

.
Va ribadito, poi, che grava sul contribuente l’onere di provare che i
componenti positivi, che hanno concorso nell’accertamento alla
formazione del reddito, siano anch’ essi fittizi perché “direttamente
afferenti” a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o
servizi non effettivamente scambiati o prestati (Cass. n. 25967 del
2013, n. 21189 e n. 27040 del 2014).
5. Quanto al ricorso incidentale, col quale si deduce violazione di legge
per la mancata indicazione, nell’atto impugnato, delle aliquote e degli
imponibili, ex art. 42 dpr 600/73, esso deve essere inammissibile per
mancanza del quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., obbligatorio in
relazione alla indicata data di deposito della sentenza impugnata (S.U.

n. 3519 del 14/02/2008).
6. In conclusione, accolto il ricorso principale, dichiarato inammissibile il
ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al
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RGN 9951/10 Agenzia delle entrate c/ Supergest s.r.l.

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile

ricorso accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del
Lazio, che procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi
ai principi enunciati sul riparto dell’onere della prova in presenza di
operazioni fatturate, compiendo i relativi accertamenti di fatto, oltre a
provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di
cassazione.

Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto
e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Lazio, in diversa
composizione.
Roma, 21/12/2016

P.Q.M.

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