Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27772 del 11/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27772 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Accertamento
sintetico. Prova
onere.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COPPOLA TERESA residente in Pinetamare Castelvolturno,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avv. Giuseppe Olivieri, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Cola Di Rienzo n.149 presso lo
studio dell’Avv. Carola Cicconetti, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.98/28/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli
Sezione n.
Data pubblicazione: 11/12/2013
28,
in data
28.02.2011, depositata il 16 marzo 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Umberto Apice, che ha espresso
adesione alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24584/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
–
E’
chiesta
la
cassazione della
sentenza
n.98/28/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli,
Sezione n.28, il 28.02.2011 e DEPOSITATA il 16.03.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
della contribuente, ritenendo e dichiarando legittimo
l’accertamento e dovute le contestate plusvalenze.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avvisi di accertamento, connessi a
plusvalenze realizzate con la cessione di azioni,
relativamente ad IRPEF dell’anno 2003, censura
l’impugnata decisione per violazione e falsa
applicazione degli artt.38 del dpr n.600/1973 e 1416
del cod. civile, nonché degli artt. 101 e 115 comma l °
cpc, 38 del dpr n.600/1973 e 2729 del codice civile.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
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Udito, altresì, l’Avv. Olivieri per la ricorrente;
chiesto che il ricorso venga rigettato.
4 – L’impugnata sentenza, appare in linea con il quadro
normativo di riferimento ed i principi desumibili da
consolidato orientamento giurisprudenziale.
delle imposte sui redditi, che il metodo disciplinato
dall’art.38, quarto comma, del dpr 29 settembre 1973
n.600 consente, a fronte di circostanze ed elementi
certi, che evidenzino un reddito complessivo superiore
a quello dichiarato o ricostruibile su base analitica,
la determinazione del maggior imponibile in modo
sintetico, in relazione al contenuto induttivo di tali
circostanze ed elementi(Cass.n.327/2006).
E’
stato,
altresì,
deciso che
in presenza di
accertamento del reddito determinato con metodo
sintetico, grava sul contribuente l’onere di
dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il
maggior reddito determinato o determinabile
sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da
redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla
fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il
reddito presunto non esiste o esiste in misura
inferiore (Cass. n.20588/2005; n. 11300/2000;
n.33/1996).
5 – Sembra, alla stregua di quanto affermato nelle
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E’ stato, infatti, affermato, in tema di accertamento
richiamate pronunce, che non possano configurarsi i
denunciati vizi, non contenendo la decisione impugnata
alcuna affermazione di principio in contrasto con gli
stessi e, d’altronde, costituendo ius receptum che “La
attivita’ istituzionalmente
riservata al giudice di
merito, non sindacabile in cassazione
sotto
il
motivazione
profilo
del
della
relativo
non
se
congruita’
della
apprezzamento”
(Cass.
n.23286/2005, n.12014/2004, n.6556/2004, n.322/2003).
Si propone, quindi, di trattare il ricorso in Camera di
Consiglio e di definirlo, ai sensi degli artt.375 e 380
bis cpc, con il relativo rigetto, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 04.11.2013,
nonchè il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso, non inducendo a diverso
opinamento le considerazioni svolte con la memoria da
ultimo depositata, va rigettato;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio seguono
la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro
tremila, oltre spese prenotate a debito;
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valutazione degli elementi probatori e’
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio, in ragione di Euro
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il P e-idente
tremila, oltre spese prenotate a debito.