Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27772 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. un., 04/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sezione –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35655-2018 proposto da:

V.S., componente della Giunta regionale della Regione

Emilia-Romagna e Assessore pro tempore alle politiche per la salute,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CAIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI

BOLOGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO SANTOLI;

– controricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELLA SALUTE, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI BOLOGNA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente

presso l’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA

PROVINCIA di BOLOGNA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere CIRILLO FRANCESCO MARIA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CAPASSO LUCIO, il quale conclude chiedendo dichiararsi

l’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bologna ha comunicato al Dott. V.S., in data 26 settembre 2018, di aver aperto nei suoi confronti, a seguito di segnalazione della sezione provinciale del Sindacato nazionale autonomo medici italiani, un procedimento disciplinare per avere egli proposto, nella sua qualità di assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, l’adozione di una delibera poi approvata dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, avente ad oggetto la produzione di linee guida regionali per l’armonizzazione dei protocolli avanzati di impiego del personale infermieristico per lo svolgimento del servizio di emergenza sanitaria territoriale.

2. In relazione all’apertura di tale procedimento il Dott. V. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione osservando che era stata a lui contestata non l’adozione di comportamenti o misure relativi alla sua qualità di medico, nè l’assunzione di comportamenti deontologicamente scorretti, quanto piuttosto lo svolgimento di un’attività di carattere politico, consistente appunto nella sollecitazione della Giunta regionale all’adozione della delibera suindicata. Il ricorrente – dopo aver premesso che il procedimento disciplinare davanti ai consigli territoriali degli ordini professionali ha carattere giurisdizionale, tanto da rivestire anche la forma della sentenza – osserva che l’attività politica non ha nulla a che vedere con l’attività professionale; ragione per cui il procedimento disciplinare nei suoi confronti non poteva essere aperto per atti come quello in oggetto.

Ha concluso il Dott. V., quindi, chiedendo a queste Sezioni Unite di dichiarare l’insussistenza della giurisdizione in relazione al procedimento in questione.

3. Nel giudizio per regolamento si è costituito con controricorso l’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bologna, chiedendo che il regolamento venga dichiarato inammissibile o rigettato nel merito.

Ha evidenziato l’Ordine, in particolare, che, per consolidata giurisprudenza, il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie si articola in due parti: l’una, davanti al consiglio dell’ordine locale, di natura amministrativa, e l’altro, davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), che ha invece natura giurisdizionale. Il regolamento di giurisdizione sarebbe, pertanto, inammissibile, difettando nella fase iniziale del procedimento disciplinare il carattere stesso della giurisdizione.

Nel merito, il controricorrente ha aggiunto che ogni medico non cessa di essere tale anche se svolge la funzione di assessore regionale, per cui nessuna norma consente di affermare che egli sia escluso dall’obbligo di rispettare le regole dell’ordine professionale, con possibilità anche di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.

5. A seguito della discussione del ricorso, avvenuta nella camera di consiglio del 18 giugno 2019, questa Corte, accogliendo la richiesta del ricorrente, ha disposto il rinvio della decisione a nuovo ruolo, sul rilievo che la Regione Emilia-Romagna aveva nelle more promosso conflitto di attribuzione, davanti alla Corte costituzionale, in relazione all’atto conclusivo dell’udienza disciplinare del 30 novembre 2018 col quale la Commissione disciplinare medica dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bologna aveva disposto a carico del Dott. V. la sanzione disciplinare della radiazione.

Il ricorso è stato quindi nuovamente discusso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che il regolamento deve essere dichiarato inammissibile.

Ed invero la Corte costituzionale, con la sentenza n. 259 del 2019, ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in riferimento all’atto conclusivo dell’udienza disciplinare del 30 novembre 2018, consistente nella pronuncia di radiazione quale sanzione disciplinare adottata dalla Commissione disciplinare dell’Ordine provinciale dei medici, chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bologna a carico del Dott. V.S.. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare la sanzione disciplinare ora richiamata e l’ha, di conseguenza, annullata.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto sussistente il tono costituzionale del conflitto ed ha affermato che l’Ordine professionale suindicato aveva sanzionato il Dott. V. senza averne il potere, in relazione ad atti che costituiscono una prerogativa dell’assessore regionale, in tal modo interferendo con le attribuzioni costituzionali della Regione. Si legge nella sentenza in questione che l’Ordine dei medici bolognese aveva irrogato la sanzione per atti compiuti “non nell’esercizio della professione di medico, ma nell’esercizio di una funzione pubblica, in qualità di assessore regionale”; atti che non rientravano, proprio in quanto tali, tra quelli sottoponibili al potere sanzionatorio dell’Ordine.

A seguito di tale sentenza, la decisione del regolamento non ha più ragion d’essere, dato che la Corte costituzionale non ha annullato soltanto l’atto di avvio del procedimento disciplinare, ma addirittura l’atto conclusivo dello stesso, cioè l’irrogazione della sanzione, il quale necessariamente presume che il procedimento in questione sia stato avviato; per cui è palese che il regolamento preventivo richiesto è divenuto inammissibile per cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.

2. La conclusione del procedimento implica per questa Corte la necessità di provvedere sulle relative spese, che vanno poste a carico del Consiglio dell’Ordine resistente, da ritenere complessivamente soccombente in relazione all’esito del giudizio derivante dalla sentenza della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e condanna l’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bologna al pagamento delle relative spese, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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