Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27771 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28195/2017 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27,

presso lo studio dell’avvocato SABRINA ROSSI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3908/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCNSCO ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3908 del 2017 (pubblicata il 27 giugno 2017) ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. S.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 8 febbraio 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., e comunicata il 12 febbraio successivo, perchè proposta con citazione anzichè con ricorso e, benchè notificato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, tardivamente depositato in data 17 marzo 2016.

Il ricorrente assume (con unico mezzo) la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, in quanto, la proposizione dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel termine di legge (trenta giorni), il giorno 12 marzo 2016.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche, da parte del ricorrente.

Il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017 (l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata).

All’accoglimento del ricorso, consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Roma, che deciderà nuovamente della controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA