Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27771 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27771 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 11422-2016 proposto da:
COMUNE di CASACANDITELLA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA PRATI DEGLI
STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PETTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MANIERI;
– ricorrente contro
DI FULVIO MARCO;
– intimato avverso la sentenza n. 631/2015 del TRIBUNALE di CHIETI,
depositata il 05/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

Data pubblicazione: 22/11/2017

RG. 11422 del 2016 Comune di Casacanditella – – Di Fulvio Marco

Preso atto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata
della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso

Chieti secondo cui il verbale di che trattasi era illegittimo perché
non conteneva “(….) alcun riferimento alle circostanze impeditive
della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio
nessuna attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal
senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano
palese come il tratto fosse un lungo rettilineo (…)”.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio premesso che
Il Comune di Casacanditella con ricorso del 8 maggio 2016 ha
chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 631 del
2015 con kquale il Tribunale di Chieti, quale giudice di appello
confermava la sentenza n. 81 del 2013 con la quale il Giudice di
Pace aveva accolto l’opposizione al verbale di contestazione di
contravvenzione per violazione di cui all’art. 142 CdS proposta da
Fulvio Marco ponendo a base della decisione il difetto di taratura
dell’autovelox. Secondo il Tribunale di Chieti, il verbale non
conteneva alcun riferimento alle circostanze impeditive della
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infondato posto che va confermata l’affermazione del Tribunale di

RG. 11422 del 2016 Comune di Casacanditella – – Di Fulvio Marco

contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna
istruttoria è stata neanche chiesta per contro risultavano in atti
fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo
rettilineo. A sua volta, non vi era stata apposta una segnaletica

versate in atti riproducevano un cartello fisso presente lungo la
strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza
intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per quattro
motivi: 1) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e
in particolare dell’art. 201, primo comma bis lettera E del CdS
(dIgs.n. 285 del 1992) (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.
civ.). 2) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in
particolare dell’art. 3 del DI. N. 117 del 2007, coordinato e
convertito dalla legge n. 160 del 2007 e dell’art. 1 del DmTrasporti
del 15 agosto 2007 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).
3) per violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 cod. civ. e
dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione alle prove fotografiche e
documentali (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.).
4) per omesso o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.
5 cod. proc. civ.). Di Fulvio Marco in questa fase non ha svolto
attività giudiziale.
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idonea al preavviso di rilevazione della velocità posto che le foto

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2.= Con il primo motivo il Comune di Casacanditella sostiene che
il Tribunale, nell’annullare il verbale di contestazione della
contravvenzione di cui si dice per mancata contestazione

che ai sensi dell’art. 201 primo comma bis lettera e) Cds.
wt,
I ‘immediata contestazione non è necessaria quando,ynel caso in
esame, la determinazione dell’illecito avviene in un tempo
successivo e dunque quando il veicolo oggetto del rilievo è a
distanza del posto di accertamento; b) che l’apparecchiatura
utilizzata era stata sottoposta a taratura e revisione periodica. Per
altro, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, delle
ragioni della mancata contestazione immediata della
contravvenzione era statp, data motivazione nel verbale di
contestazione; c) che il dispositivo di controllo elettronico
utilizzato per l’accertamento dell’infrazione era direttamente
gestito dall’organo di Polizia operante in loco.
2.1. = Il motivo è infondato. Vero è che in materia di
accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox),
nell’ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in
tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza
dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione
di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di
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immediata della violazione al CdS, non avrebbe tenuto conto: a)

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ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata. Tuttavia,
nel caso in esame, posto che, come ha evidenziato il Tribunale di
Chieti, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un
rettilineo, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia

strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero
fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocita, per
gli adempimenti inerenti alla contestazione. Ed essendo ciò
possibile il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare
che l’accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante
autovelox perché avrebbe dovuto, come evidenzia il Tribunale,
specificare la ragione per la quale non era stata possibile la
contestazione immediata.
A maggior chiarimento va anche osservato che la strada di
percorrenza, di cui si dice, non rientra tra quelle di cui all’art. 2
comma 2 lettera A) e B) CdS richiamato dall’art. 4 comma 1 del
Dl gi5 n. 121 del 2002 , ma rientraN invece tra quelle indicate alla
lettera C) dell’art. 2 appena richiamato. Correttamente, pertanto,
il Tribunale ha precisato che il verbale di che trattasi era
illegittimo perché non conteneva “(….) alcun riferimento alle
circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso
del primo giudizio nessuna attività istruttoria era stata neanche

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stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri

RG. 11422 del 2016 Comune di Casacanditella – – Di Fulvio Marco

richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che
rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo (…)”.
3.= Rimangono assorbiti gli altri motivi del ricorso e cioè: a) il
secondo motivo con il quale il ricorrente si duole del fatto che il

al preavviso, non avendo tenuto conto che nel caso
concreto esiste ed esisteva adeguata ed idonea segnaletica
perfettamente visibile agli utenti della strada ed attestante la
sottoposizione del territorio al controllo elettronico della velocità
come da foto in atti al fascicolo di primo grado. Con l’ulteriore
precisazione che non era obbligatorio indicare nel verbale di
accertamento la presenza di apposito cartello di segnaletica
preventiva dell’apparecchio sempre che sia stata accertata
l’esistenza dello stesso.
b) il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del
fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto che il Comune di
Casacanditella aveva prodotto le foto riproducenti lo stato dei
luoghi e la segnaletica presente sui luoghi al momento del servizio
di rilevazione della velocità, a mezzo apparecchiatura elettronica,
e Di Fulvio Marco non ha disconosciuto lo stato dei luoghi da
quanto risultava dalle foto. Sicché, il Tribunale avrebbe dovuto, e
non lo ha fatto, ritenere provata la sottoposizione del tratto di

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Tribunale abbia affermato che mancava un’idonea segnaletica

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strada sulla quale veniva accertata l’infrazione alle norme del CDS
al controllo elettronico della velocità.
c) il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che
il Tribunale non abbia tenuto conto dell’eccezione sollevata dal

parte del sig. Di Fulvio Marco di una querela di falso a

,kerso il

verbale di contestazione della violazione del codice della strada
per cui è causa.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al
regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, posto
che Di Fulvio Marco, intimato, in questa fase non ha svolto attività
giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma
1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il
versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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Comune di Casacanditella in merito alla mancata proposizione da

RG. 11422 del 2016 Comune di Casacanditella – – Di Fulvio Marco

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 23 giugno
2017

Il Presidente

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