Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27771 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27771 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ricorso MOTIVI
Generici.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONATO

MARIA

CATERINA

residente

a

Verolengo,

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al
ricorso, dall’Avv. Claudio Lucisano, elettivamente
domiciliata nel relativo studio in Roma Via Crescenzio,
91

RICORRENTE
CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.47/12/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino

Sezione n.

12,

in data

Data pubblicazione: 11/12/2013

07.06.2010, depositata il 02 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24078/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.47/12/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Torino,
Sezione n.12, il 07.06.2010 e DEPOSITATA il 02.07.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
della contribuente, ritenendo e dichiarando legittima
la cartella e dovute le imposte liquidate ex art.36 bis
del dpr n.633/1972.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di cartelle di pagamento, emesse ex art.36
bis del dpr n.633/1972 e relative ad IRPEF ed IRAP
dell’anno 2004, censura l’impugnata decisione per
violazione e mancata applicazione degli artt.39 comma
12 ° del D.L.n.98/2011 e 46 comma 3 ° del D.Lgs
n.546/1992.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile
e, comunque, rigettato.
2

Presente il P.M. dott. Umberto Apice.

4 – Il ricorso, sembra, inammissibile, in quanto non
risultano formulati motivi di diritto specifici che
aggrediscano la ratio della decisione impugnata. La
CTR, in vero, come si evince dalla motivazione

contribuente, argomentando puntualmente in ordine alla
infondatezza delle singole censure dalla stessa mosse,
peraltro, adeguatamente, rilevate dall’Agenzia nelle
proprie controdeduzioni.
La ricorrente, con il ricorso per cassazione, non
formula alcun specifico motivo di doglianza per
criticare la decisione di appello, limitandosi a
chiedere la cassazione della decisione impugnata, dopo
avere denunciato la violazione delle precitate norme ed
avere invocato una declaratoria di estinzione del
giudizio per avere aderito al condono previsto
dall’art.39 comma 12 ° del D.L. n.98/2011.
5 – L’impugnazione sembra, dunque, non poter trovare
utile ingresso, sia perché il ricorso risulta formulato
in spregio dell’art.360 cpc, sia, pure, per difetto di
interesse, tenuto conto degli effetti preclusivi
connessi alla omessa impugnazione della ratio della
decisione impugnata.
6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt.375 e 380
bis c.p.c., la trattazione del ricorso in camera di
3

dell’impugnata decisione, ha rigettato l’appello della

consiglio ed il relativo rigetto per inammissibilità
delle censure.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,

altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato per
inammissibilità dei motivi;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno
liquidate, in favore dell’Agenzia, in complessivi Euro
mille per onorario, oltre spese prenotate a debito;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio in ragione di
complessivi Euro mille, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Pre dnte

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli

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