Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27771 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. un., 04/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sezione –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16667-2019 proposto da:

OLIVATT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

HV HIDROELECTRICA VALSABBIA S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato ALDO PINTO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MAGDA POLI e GISELLA DONATI;

– resistente –

nonchè contro

REGIONE LOMBARDIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 201/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 13/12/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere CRUCITTI ROBERTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, comunque infondato;

uditi gli avvocati Giovanni Battista Conte, Aldo Pinto ed Alberto

Palmieri per delega dell’avvocato Giovanni Galoppi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 201/18, depositata il 13 dicembre 2018, – decidendo sui ricorsi, riuniti, proposti il primo dalla Olivatt s.r.l. avverso il decreto dirigenziale emesso dalla Provincia di Brescia (avente ad oggetto il rilascio alla HV Hidroelectrica Valsabbia s.r.l. della derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume (OMISSIS) che sfruttava l’acqua rilasciata dalla presa di pertinenza della società Olivatt, concessionaria della derivazione a monte), e il secondo dalla HV Hidroelectrica Valsabbia s.r.l. avverso l’atto dirigenziale emesso dalla Provincia di Brescia (avente ad oggetto il rinnovo della concessione alla Olivatt s.r.l.) e l’atto del Direttore del settore ambiente valutazioni ambientali (avente ad oggetto il disciplinare relativo alla medesima concessione)- ha rigettato il primo ricorso e accolto il secondo, annullando il rinnovo della concessione disposto dalla Provincia in favore di Olivatt s.r.l. perchè la relativa procedura, espletata senza il rispetto del principio dell’evidenza pubblica, doveva ritenersi illegittima alla luce dei principi espressi dal Trattato UE e, per le concessioni dei beni demaniali, dall’art. 12 della direttiva 2006/13.

Avverso la sentenza la Olivatt s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, su due motivi.

HV Hidroelectrica Valsabbia s.r.l., con il controricorso, -premesso che, dopo la notificazione del ricorso per cassazione, le parti avevano trovato una soluzione transattiva ai due giudizi/intercorsi con la Olivatt s.r.l. e con le altre Amministrazioni resistenti/ e che le due Società avevano deciso di rinunciare a entrambi i ricorsi in primo grado e agli effetti della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, oggi impugnata, permettendo così il consolidarsi di entrambi i provvedimenti amministrativi- ha chiesto a queste Sezioni Unite di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente inammissibilità del ricorso.

La Provincia di Brescia, con controricorso tardivo, chiede che la sua costituzione in giudizio venga ammessa, malgrado la tardività, avendo interesse alla causa concernente la corretta interpretazione delle norme relative a rinnovi delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.

Sulla base delle stesse premesse contenute nel controricorso della HV, con atto depositato il 18.2.2020 e notificato alle controparti, Olivatt s.r.l. e HV Hidroelectrica Valsabbia s.r.l. hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio manifestando, altresì, la volontà di rinunciare ai rispettivi ricorsi di primo grado e agli effetti della sentenza impugnata.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, comunque, per la sua infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso della Provincia di Brescia siccome, come dalla stessa evidenziato, tardivo. Ciò non preclude, come si è, in effetti, verificato, la partecipazione della parte alla pubblica udienza nel corso della quale la Provincia di Brescia ha avuto modo di esplicitare le sue difese, rimettendosi alla decisione di queste Sezioni Unite.

Ciò posto, rilevato che alla transazione posta alla base delle richieste delle parti private non hanno preso parte nè la Provincia di Brescia nè la Regione Lombardia e che Olivatt s.r.l. e HV Hidroelectrica Valsabbia s.r.l. hanno concordemente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Non avendo detto alcunchè le parti sulla regolamentazione delle spese, si deve intendere che esse abbiano inteso che la Corte ne debba disporre la compensazione, astenendosi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente.

Non sussistono i presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis. In tema di impugnazioni, la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va, infatti, individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA