Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27770 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.N., domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per

cassazione, dall’avv. Federico Lera che indica per le comunicazioni

relative al processo l’indirizzo di p.e.c. studiolegale.pec.lera.it

e il n. di fax (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12

(p.e.c. agsm2.mailcert.avvocaturastato.it; fax n. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2018 della Corte di appello di Genova

emessa il 7.11.2017 e depositata il 17.1.2018 R.G. n. 1214/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.N., cittadino pakistano nato il 15 luglio 1980, ha chiesto alla Commissione territoriale di Genova il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale o alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari esponendo che aveva dovuto lasciare il suo luogo di nascita, (OMISSIS), a causa dei soprusi del chairman della città che, per imporgli la vendita di un terreno, lo aveva minacciato, aveva ucciso suo fratello e fatto imprigionare il padre. Egli si era quindi trasferito nella (OMISSIS) dove era stato rapito dai talebani che lo avevano ridotto in schiavitù costringendolo a cucinare per loro. Dopo aver avvelenato ben 44 persone era riuscito a fuggire e aveva abbandonato il Pakistan.

2. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e il ricorso avverso il diniego è stato respinto a sua volta dal Tribunale di Genova. Infine la Corte di appello ha respinto il gravame del sig. M.N. ribadendo il giudizio di piena inattendibilità del racconto prospettato dal richiedente asilo perchè inverisimile, contraddetto nelle varie versioni fornite in sede amministrativa e giudiziaria e non attribuibile al suo reale vissuto. Quanto alla situazione della regione di provenienza, il Punjab, la Corte di appello ha escluso, sulla base delle informazioni rinvenibili nel rapporto EASO aggiornato all’agosto 2017, che gli episodi di violenza legati al terrorismo potessero far considerare il paese di origine del richiedente asilo come un luogo interessato da una situazione di violenza indiscriminata nel contesto di un conflitto armato interno tale da costituire il presupposto per il riconoscimento generalizzato della protezione sussidiaria. Quanto infine alla protezione umanitaria la Corte di appello ha rilevato che il sig. M.N. si è limitato a sostenere apoditticamente che le ragioni per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari sono insite nella sua stessa narrazione che, come si è detto, la Corte distrettuale genovese ha considerato del tutto inattendibile.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello il sig. M.N. propone ricorso per cassazione deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; b) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6.

Diritto

RITENUTO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso il sig. M.N. rileva che la Corte di appello ha omesso di prendere in considerazione la reale gravità della situazione pakistana. Il motivo è inammissibile perchè non censura, come avrebbe dovuto, la decisione della Corte genovese per una erronea interpretazione o una falsa applicazione della normativa citata nella rubrica (cfr. Cass. civ. sez. I n. del 2016) ma perchè prospetta una divergente valutazione della situazione pakistana, sulla base, in particolare del riferimento alla decisione del Tribunale di Roma (ordinanza del 24 gennaio 2018) che ha ritenuto la regione del Punjab interessata da una situazione di violenza indiscriminata tale da imporre la concessione della protezione sussidiaria a qualsiasi richiedente asilo proveniente da tale regione. A parte il carattere del tutto generico di tale riferimento operato dal ricorrente, non può non rilevarsi che si tratta di una valutazione prettamente di merito che si pone in contrasto con la divergente valutazione della Corte genovese, anch’essa basata sulla fonte EASO e ha escluso che da essa possa trarsi il convincimento di una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre qualsiasi civile proveniente da quella regione a un grave rischio per la sua incolumità. La violenza è comunque riferibile nella valutazione della Corte di appello a una attività terroristica che seppure consistente è in diminuzione e non interessa generalmente i civili ma piuttosto gli obiettivi strategici identificati dai gruppi terroristici. Una situazione non estranea ai paesi di destinazione dei flussi migratori provenienti dal Punjab. Sulla base di tali considerazioni, che non appaiono smentite nella prospettazione del ricorrente, da univoche fonti di informazione qualificata, la Corte di appello ha correttamente applicato al caso in esame la giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. (causa C- 465/07, Elgafaji, del 17 febbraio 2009) come recepita dalla Corte di Cassazione con la ordinanza della sezione VI-1 n. 16202 del 30 luglio 2015 nella quale si ribadisce che l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita, o alla persona, del richiedente la protezione sussidiaria, non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova di essere interessato in modo specifico da essa, a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, dato che l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato per cui è fondato ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia. Nella specie la Corte di appello con riferimento alle informazioni assunte ha escluso che una così grave situazione sussista nel Punjab. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in questo giudizio.

5. Anche il secondo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile il ricorrente prospetta una situazione di indigenza nel caso di rientro in patria, ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione della cd. protezione umanitaria, la cui applicazione ai giudizi in corso è stata ritenuta da questa Corte (Cass. civ. sez. I n. 4890 del 19 febbraio 2019) compatibile con l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 convertito nella L. n. 132 del 2018 che ha abolito tale forma di protezione senza una esplicita previsione di retroattività. Si tratta tuttavia di una prospettazione che non risulta essere stata proposta ai giudici del merito in quanto, come viene riferito dalla Corte di appello, il ricorrente si è limitato a richiamare la sua narrazione relativa a una attività persecutoria, subita nella sua città di origine, da parte del potere politico locale e, successivamente al suo trasferimento a Agency, da parte dei talebani. Solo in comparsa conclusionale il ricorrente, secondo quanto riferisce la Corte di appello, ha fatto riferimento ai suoi sforzi di integrazione di cui avrebbe dato prova e al reperimento di una attività lavorativa.

6. Va anche rilevato che la giurisprudenza di questa Corte invocata dal ricorrente (Cass. civ. sez. I n. 4455 del 23 febbraio 2018), attualmente all’esame delle Sezioni Unite, afferma che non costituisce una condizione sufficiente per la concessione della protezione umanitaria un percorso avviato e positivamente pronosticabile di integrazione sociale e lavorativa nel nostro Paese. Infatti il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi, secondo tale giurisprudenza, su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. La prospettazione della vicenda personale del richiedente asilo, ritenuta del tutto inattendibile dai giudici del merito, rende impossibile tale comparazione.

7. Per i motivi sin qui esposti il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, relativo al versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.100 Euro oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre3 2019

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