Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27770 del 22/11/2017


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 27770 Anno 2017
Presidente:
Relatore:

Ud.

DECRETO
sul ricorso 10940-2017 proposto da:
FIDOR SPA FIDUCIARIA OREFICI, in persona
del

legale

rappresentante

consigliere

delegato Antonio Vedani, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI,
28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO
MORCAVALLO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIOVANNI ANTONINO
ZAGRA e CRISTIANO BACCHINI;
– ricorrente contro
FALLIMENTO SEARTECH srl, in persona del
2017

curatore elettivamente domiciliato in Roma

223

Via del Corso n. 504, presso lo studio

Data pubblicazione: 22/11/2017

dell’avvocato
rappresenta

NICOLA
e

IELPO

difende

che

lo

unitamente

all’avvocato MARIO IELPO;
– con troricorrente e ricorrente incidentale

nonchè contro

FIDOR SPA FIDUCIARIA OREFICI, in persona
del

legale

rappresentante

consigliere

delegato Antonio Vedani, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI,
28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO
MORCAVALLO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIOVANNI ANTONINO
ZAGRA e CRISTIANO BACCHINI;
-controricorrente al ricorrente
incidentale-

avverso la sentenza n. 1482/2017 della
CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il
07/04/2017.

_

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE M2
R.G. n. 10940/2017

Letta la rinuncia al ricorso proposto da Fidor S.p.a. -Fiduciaria Orefici- e al controricorso e ricorso
incidentale proposto da Fallimento Seartech Sri;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 comma 1, c.p.c.
come modificato con l’art. 1 bis, comma 1, lett.i, del d.l. n. 168 del 2016 convertito con
modificazioni dalla legge n.197 del 2016:
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese stante la rinuncia di entrambe le parti ;
P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori
della parte costituita e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono
chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma il 06/11/2017
Il Consigliere Coordinatore
Pasquale D’Ascola

4t

Il Consigliere Coordinatore

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