Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27770 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27770 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 11/12/2013

Iscrizione termine
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EQUITALIA BASILICATA SPA con sede in Potenza, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avvocato Fausta Matteo,

elettivamente

domiciliata in Roma, Via Flaminia, 135 presso lo studio
dell’Avv. Francesco Falcitelli, RICORRENTE
CONTRO
CATAPANO MARIA NEVE residente a Potenza

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.147/01/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Potenza – Sezione n. 01, in data
13.06.2011, depositata il 04 luglio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.

geì-t

1

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Umberto Apice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24050/2011 è stata

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.147/01/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Potenza,
Sezione n.01, il 13.06.2011 e DEPOSITATA il 04 luglio
2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
della contribuente e dichiarato la nullità dell’atto
impositivo.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione della cartella di pagamento, relativa a
recupero ICI iscritta a ruolo dal Comune di Ladispoli
per gli anni dal 2002 al 2006, è affidata a due mezzi,
con i quali la decisione impugnata viene impugnata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del dpr
n.602/1973, 60 del dpr n.600/1973, 140 cpc, nonché 156
comma 3 0 cpc.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso si ritiene vada
esaminata, tenendo conto dei principi desumibili da
consolidato orientamento giurisprudenziale.
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

E’ stato, in vero, affermato (Cass. n.15190/2005, n.
15530/2004) che, nel caso la notifica dell’atto con cui
venga proposta l’impugnazione debba essere considerata
affetta da vizi propri, ne può derivare solo la

senso sostanziale, ed altresì, che la stessa e’ sanata
con effetto “ex tunc”, per raggiungimento dello scopo,
sia mediante

la

sua rinnovazione, sia mediante la

costituzione

in giudizio dell’intimato

(cui la

notificazione stessa era diretta), ancorche’ dopo la
scadenza del termine per proporre controricorso, e
anche se effettuata al solo fine di eccepire la
nullita’.
In tema, è stato, pure, precisato che la natura
sostanziale e non processuale dell’atto impositivo
tributario, non osta all’applicazione di istituti
appartenenti al diritto processuale, quali
l’applicazione del regime delle nullità e delle
sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del
ricorso, da parte del contribuente, produce l’effetto
di sanare l’eventuale nullità della notifica per
raggiungimento dello scopo, ex art.156 cpc (Cass.
n.12007/2011, n.22551/2012).
Data la realtà fattuale, nel caso, la decisione dei
Giudici di merito sembra avere disatteso tali principi.
3

relativa nullità, ma non anche quella dell’atto in

Si ritiene che la causa possa essere trattata in camera
di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc,
proponendosene

la

definizione,

sulla

base

del

trascritto principio, con l’accoglimento, per manifesta

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Basilicata,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Basilicata.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013

DEPONTAIO IN CANCELLERIA

fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

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