Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2777 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 08/02/2010), n.2777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27419/2008 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 121, presso lo studio dell’avvocato SPINOSA Benedetto, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGGISANO ANDREA C,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO in persona

dell’amministratore delegato, società per azioni con unico socio,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. VERDI 10, presso

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari, rappresentato e

difeso dall’avvocato TURCO Chiara, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5729/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.7.07, depositata il 09/11/2007;

udito per il controricorrente l’Avvocato Chiara Turco che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, P.G., dipendente dell’Istituto Poligrafico dello Stato (IPZS) quale addetto ad una fresatrice meccanica a controllo numerico (MAHO) inquadrato nel contrattuale livello (OMISSIS), chiedeva un superiore inquadramento nel livello (OMISSIS), corrispondente all’esatto inquadramento contrattuale.

Esaminata la tesi difensiva dell’JPZS, secondo cui il P. aveva già risolto in sede di conciliazione sindacale le questioni di inquadramento, il Tribunale rigettava la domanda rilevando che le questioni stesse erano state effettivamente oggetto della menzionata conciliazione e che, in ogni caso, era corretto l’inquadramento in (OMISSIS).

Proposto appello dal P., la Corte di appello di Roma con sentenza 13.7-9.11.07 rigettava l’impugnazione rilevando, a conclusione di un accertamento di fatto, che le funzioni concretamente svolte erano correttamente inquadrate in (OMISSIS) e che la conciliazione sindacale era una sostanziale conferma della congruità della valutazione.

Il P. proponeva ricorso per cassazione deducendo con due motivi violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 2103 e 2697 c.c., e del contratto collettivo per i dipendenti delle aziende grafiche, nonchè carenza di motivazione, rilevando come dalla lettura del contratto le mansioni specifiche del P. non trovassero adeguata collocazione e più congruamente dovessero essere collocate in (OMISSIS).

Rispondeva IPZS con controricorso.

Il consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza in Camera di consiglio ai difensori costituiti.

Il relatore ha posto in evidenza che il ricorso presenta tanto profili di improcedibilità che di inammissibilità. Limitando, per ragioni di pregiudizialità logica, l’esame solo al primo profilo deve rilevarsi quanto segue.

A fronte della tesi che il ccnl dei grafici, applicato da IPZS, non indicherebbe un profilo professionale nella cui declaratoria possa essere specificamente inserita la sua prestazione ed in ragione del vizio denunziato, parte ricorrente avrebbe dovuto mettere a disposizione della Corte il contratto collettivo in questione, in adempimento dello specifico onere posto a suo carico – sotto sanzione di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4.

Al riguardo – al fine di poter valutare compiutamente la tesi dì parte ricorrente – non sono sufficienti gli stralci delle declaratorie contenute nella sentenza di merito, in quanto la Corte di cassazione nell’interpretazione del contratto non è condizionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento, potendo ricercare all’interno del contratto collettivo, al fine dell’interpretazione richiesta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ogni clausola ritenuta utile anche se non oggetto del giudizio di merito (v. Cass. 26.2.08 n. 5050 e 5.2.09 n. 2855).

Va, dunque, dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre e il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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