Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2777 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2777 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Del Pizzo Luciano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Fabbro
e Fabrizio Pertica, elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo, sito in Roma, via A. Musa 12/A
– ricorrente contro
ROTO CART s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata avverso
la sentenza n. 352/2015 della Corte d’Appello di Trieste, depositata in
data 3 marzo 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6 dicembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:

Data pubblicazione: 06/02/2018

la Corte di appello di Trieste, in accoglimento dell’appello proposto
dalla Roto Cart s.p.a., ha rigettato la domanda di Luciano Del Pizzo
intesa ad accertare che il rapporto di lavoro subordinato intercorso
con la predetta società era stato trasformato da tempo parziale a
tempo pieno sin dal gennaio 2006 nonostante la formale decorrenza

contro tale decisione il Del Pizzo propone ricorso affidato ad un unico
motivo, mentre la società intimata non ha svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
il ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
rispetto alla proposta formulata (“improcedibilità del ricorso per
omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata con la
relata di notificazione”), nella memoria depositata la difesa del
ricorrente ha chiarito che, per mero errore, ha indicato nell’atto
introduttivo che la sentenza impugnata era stata notificata in data 3
marzo 2016, mentre, in effetti, la sentenza è stata depositata in
cancelleria in data 3 marzo 2016 e comunicata alle parti dalla
cancelleria in pari data, sicché, per l’appunto, nel ricorso, con la
parola “notificata”, si intendeva “comunicata”;
per come chiarito nella memoria, può pertanto ritenersi che la parte
sia incorsa in un errore materiale, come reso evidente anche dalla
tempistica del deposito e dell’asserita notificazione, da intendere
invece come comunicazione a cura della cancelleria, sicché non trova
applicazione il regime di improcedibilità previsto dall’art. 369, comma
2, n. 2, cod. proc. civ. (arg. ex Cass. 11/05/2010, n. 11376);
con l’unico motivo di ricorso si censura l’errata valutazione circa un
fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai

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risultasse stabilita solo dal 1 maggio 2006;

sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art.
116 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente
ritenuto che, in base alle deposizioni testimoniali acquisite, non fosse
emersa con certezza la prova dell’anticipata decorrenza del rapporto
a tempo pieno nei termini rivendicati dal lavoratore, in tal modo non

su cui i testimoni sono stati sentiti;
il motivo è inammissibile, in quanto, da un lato, prospetta una
censura non sussumibile nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ., siccome riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis,
nell’interpretazione resa da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.,
U, 07/04/2014, n. 8053, secondo cui è denunciabile in cassazione
solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, e si esaurisca nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione), dall’altro, attraverso la deduzione di una violazione
dell’art. 116 cod. proc. civ., tende ad un’inammissibile rivalutazione,
nel merito, delle deposizioni testimoniali (Cass. 21/10/2015,n. 21439,
Cass. 10/06/2016, n. 11892), rispetto a quella operata dalla Corte di
appello, che ha espresso compiutamente il proprio convincimento in
virtù di un approfondito esame delle dichiarazioni complessivamente
rese dai testimoni;
pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
nulla per le spese, in assenza di attività difensiva della società
intimata;
in relazione all’esito del ricorso e considerata l’epoca di introduzione
del procedimento, ricorrono i presupposti per l’applicazione del

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valutando correttamente la formulazione letterale dei capitoli di prova

disposto di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017
esidente
(Pio Curzio)

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà

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