Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2777 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2777 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 13407-2012 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA COESI (COSTRUZIONI EDILI STRADALI
INDUSTRIALI) SRL IN LIQUIDAZIONE(02495570828) in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VICENZA N. 26, presso lo studio dell’avvocato FABIO
GIUSEPPE, rappresentata e difeso dall’avvocata COA GIOVANNI BATTISTA giusta procura in
calce al ricorso;

– ricorrenti contro
SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei
Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 27, presso
Io studio dell’avvocato MELI VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1680/2011 della COKI E D’APPELLO di PALERMO del 4/11/2011,
depositata il 27/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO;

Data pubblicazione: 06/02/2014

E’ stata depositata la seguente relazione:
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 27.12.011, in parziale accoglimento
dell’appello proposto da Sicilcassa s.p.a. in L.C.A. contro la pronuncia di primo
grado, che aveva respinto l’opposizione ex art. 98 I. fai!. proposta dall’impresa in
LCA contro lo stato passivo del Fallimento della C.O.E.S.I. s.r.I — Costruzioni Edili,
Stradali, Industriali -, ha ammesso il credito chirografario vantato dall’appellante a
titolo di scoperto dei conti correnti intrattenuti presso Sicilcassa dalla società poi
fallita nella misura risultante all’esito della disposta ctu, fondata sui documenti
(contratti di aperture di credito ed estratti conto) allegati dalla creditrice alla domanda
di insinuazione, non prodotti nel primo grado del giudizio di opposizione ma
depositati nel fascicolo d’appello.
La corte territoriale ha ritenuto che, atteso il collegamento procedimentale fra la fase
di verificazione sommaria ed il successivo giudizio ex art. 98 I. fall., il tribunale
avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il fascicolo del fallimento contenente la domanda
di insinuazione di Sicilcassa ed i documenti ad esso allegati, sicché la produzione di
tali documenti doveva ritenersi senz’ altro ammissibile in grado d’appello.
La sentenza è stata impugnata dal Fallimento della C.O.E.S.I. con ricorso per
cassazione affidato a due motivi, cui Sicilcassa in LCA ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo il Fallimento, denunciando violazione degli artt. 98 e 99 I. fall.,
contesta che i documenti prodotti dal creditore in sede di verifica possano ritenersi
acquisiti d’ufficio al giudizio di opposizione.
Col secondo motivo, denunciando violazione dell’ari. 345 c.p.c., il Fallimento lamenta
l’omessa valutazione da parte del giudice del merito dell’indispensabilità dei
documenti prodotti da Sicilcassa in sede di gravame.
I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente
esaminati, appaiono manifestamente infondati, sebbene sulla scorta di una
motivazione diversa da quella che sorregge la sentenza impugnata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione allo stato
passivo, regolato dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di
cognizione a natura contenziosa, materiale probatorio è solo quello prodotto dalle
parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli art. 210 e 213 c.p.c., ed è solo quel
materiale che ha titolo a restare nel processo (Cass. nn. 24415/09, 10118/06).
Tuttavia, nei giudizi di opposizione regolati, come il presente, dal rito anteriore alla
riforma della I. fall. introdotta dal d. Igs. n. 5/06, va riconosciuta al giudice la facoltà di
acquisire d’ufficio il fascicolo fallimentare, contenente la domanda di insinuazione e i
documenti ad essa allegati, onde trarne argomenti di prova (Cass. nn. 28302/05,
6465/01). E, trattandosi di potere discrezionale esercitabile d’ufficio, non v’è dubbio
che anche il giudice d’appello possa avvalersene, ordinando l’acquisizione del
fascicolo non disposta dal primo giudice (cfr. Cass. n. 6465/01 cit). Ne consegue che
la corte d’appello, che riteneva addirittura obbligatoria l’acquisizione, e che pertanto
l’avrebbe certamente disposta nel caso in cui Sicilcassa non avesse autonomamente
provveduto a produrre nel grado i documenti allegati alla domanda di insinuazione,
ha, in definitiva, correttamente tenuto conto degli stessi ai fini della decisione.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il collegio ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in € 11.700, di cui € 200 er esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 10 dicembre 2013

udito l’Avvocato Meli Vincenzo difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

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