Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2777 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10342-2014 proposto da:

AGRICOLA BERTIA CORTENUOVA DI F.M. & C SAS, SOCIETA’

AGRICOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 463/2014 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia

Sez. DIST. di BRESCIA, depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La società Agricola Bertia Cortenuova di F.M. & C. s.a.s., Società agricola, acquistava, con atto del 6 aprile 2009, un terreno agricolo sito nel comune di Viadana (MN), chiedendo di beneficiare dell’agevolazione per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla L. n. 604 del 1954; precisando nell’atto pubblico di trasferimento immobiliare di avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava la maggior imposta di registro in quanto alla data di registrazione del contratto di compravendita, il terreno risultava affittato a terzi.

La commissione tributaria provinciale di Mantova accoglieva il ricorso sul rilievo che nel contratto di compravendita era intervenuto anche l’affittuario “cosciente di dover rilasciare il fondo alla fine dell’annata agraria”. Proposto appello da parte dell’amministrazione finanziaria, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva sul presupposto che il fondo risultava già affittato a terzi, con la conseguenza che l’acquirente non poteva coltivare direttamente il fondo come previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 7.

Avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 463/14, depositata il 27 gennaio 2013 e notificata il 3 marzo 2014, propone ricorso per cassazione la contribuente affidato ad un unico motivo.

L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con un unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 in connessione con la L. n. 604 del 1954, art. 7; per avere i giudici regionali revocato l’agevolazione di cui alla norma citata al di fuori delle ipotesi ivi previste, enucleate dalla ricorrente nella volontaria alienazione del fondo e cessazione delle coltivazioni, considerate dalla stessa come uniche cause di decadenza non estensibili al di fuori di quelle espressamente previste, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Deducendo, al contrario, che tra i presupposti per usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 7 cit. non è inclusa anche quella, prevista dalla CTR, della disponibilità immediata del fondo al momento dell’acquisto, essendo sufficiente che la conduzione del fondo perduri almeno cinque anni e non venga meno prima di detto termine e del tutto irrilevante la immediata disponibilità di esso.

3. Censura altresì la ricorrente l’illegittimità dell’avviso per avere l’Agenzia delle Entrate omesso di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di accertare le circostanze per le quali si verifica la decadenza, ai sensi all’art. 7, comma 4, cit.. Nel ricorso si dice che la sentenza, depositata il 27 gennaio 2014, è stata notificata il 3 marzo. 2014.

4. Tuttavia la ricorrente ha mancato di produrre la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2). Tale aspetto è decisivo, poichè il ricorso risulta a sua volta notificato per posta, con spedizione avvenuta il 14 aprile 2014.

5. Quella relativa alla procedibilità è questione prioritaria e preliminare alla stessa eventuale verifica di ammissibilità del ricorso, cosicchè quando la sentenza impugnata si dica esser stata notificata e il ricorrente abbia depositato (come nella specie) la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve sempre applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, a prescindere dall’indagine circa il rispetto del termine breve decorrente dalla asserita data di notificazione della sentenza medesima. Resta salva unicamente l’ipotesi della presenza della copia autentica della sentenza (completa di relata) nel fascicolo della controparte o in quello d’ufficio, atteso che il primo, nel processo tributario, è acquisito di diritto al secondo. Ciò in virtù del principio per cui, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità al ricorso proposto contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, “ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte contro ricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (così Cass. Sez. U n. 10648- 17; S.U. n. 23594/2020, in motiv.).

6. Nel caso concreto la copia autentica della sentenza impugnata, completa di relata di notificazione, non è in atti neppure alla luce delle risultanze sopra dette. Consegue che il ricorso è improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte:

– dichiara l’improcedibilità del ricorso;

– condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali del presente giudizio che liquida in Euro 3.000;00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di Cassazione tenutasi da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

 

 

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