Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2777 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. I, 04/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6523 – 2010 proposto da:

S.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto V.G. 6340/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

27.5.09, depositato il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che S.A., con ricorso del 1 marzo 2 010, ha impugnato per cassazione – deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 9 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 4.050,00 a titolo di equa riparazione, nonchè la somma di Euro 3 05,00 a titolo di spese del giudizio, previa loro compensazione per la metà;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, ha depositato atto di costituzione;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 12.625,0 0 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 28 ottobre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il S., asseritamente creditore di somme a titolo retributivo e previdenziale, aveva proposto – con ricorso del 10 ottobre 2000 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 14 novembre 2007;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto – ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 4.050,00, liquidando altresì, previa compensazione per la metà, le spese di giudizio da rimborsare alla ricorrente in Euro 305,00.

Considerato che con i motivi di censura vengono denunciate come illegittime la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari e la disposta compensazione parziale delle stesse in mancanza dei presupposti di legge;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che i Giudici a quibus, nel liquidare le spese del giudizio, hanno ecceduto i limiti minimi della tariffa forense;

che infatti, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr.= ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Marra, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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