Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2777 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 30/09/2016, dep.02/02/2017),  n. 2777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9004-2012 proposto da:

A.G. – (OMISSIS), G.M. – (OMISSIS), G.A.

– (OMISSIS) domiciliati ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI OMARCHI, giusta procura speciale in n. 3

fogli separati tutti uniti materialmente al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G., domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato ARTURO KNERING, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 15/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. Con ricorso al Tribunale di Bolzano A.G., G.M. in A. e G.A. hanno chiesto l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio (OMISSIS) in persona del suo amministratore giudiziario per l’importo di Euro 5.988,91 oltre accessori, esponendo che con senterza nr. 410/06 il Tribunale di Bolzano aveva respinto le domande avariate dagli istanti nei confronti di R.G. e V.S. e del Condominio (OMISSIS) condannandoli alla rifussione delle spese di giudizio; i ricorrenti avevano provveduto a versare all’amministratore del suddetto condominio l’importo dovuto a titolo di spese in base alla citata sentenza 410/06 del Tribunale di Bolzano; con sentenza n. 123/08 la Corte di Appello di Trento – Sez. Torre Distaccata di Bolzano, in parziale riforma sentenza nr. 410/06 del Tribunale di Bolzano aveva condannato V. S. e R. G. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di A.G., G.M. in A. e G.A., compensando integralmente le spese di tutti gli altri rapporti processuali; ciò posto i ricorrenti chiedevano l’emissione del decreto ingiuntivo per l’importo corrisposto a titolo di spese del primo grado di giudizio in base alla sentenza del Tribunale n. 410/06, poi riformata in sede di appello”.

2. “In data 09.10.2008 il Tribunale di Bolzano emetteva decreto ingiuntivo n. 2251/08 con il quale veniva ingiunto al Condominio Via (OMISSIS) in persona dell’amministratore giudiziario il pagamento dell’importo di Euro 5.988,91 – in favore di A.G., G.M. in A. e G.A.”.

3. “Avverso tale decreto proponeva opposizione B.G., condomina del Condominio (OMISSIS), affermando il proprio interesse a proporre opposizione avendo gli amministratori giudiziari del condominio manifestato intenzione di non avanzare opposizione; adduceva a motivi dell’opposizione l’inesistenza di prova scritta ex art. 633 c.p.c. avendo i ricorrenti fondato la propria richiesta sulla sentenza della Corte di Appello non definitiva in quanto impugnata in Cassazione e della quale la Corte di Appello aveva sospeso la provvisoria esecutorietà; nel merito contestava ogni debenza del condominio come anche propria avendo acquistato l’immobile nel condominio in data successiva all’instaurazione della vertenza sfociata nelle predette sentenze”.

4. ” A.G., G.M. in A. e G.A. si costituivano in giudizio con comparsa nella quale contestavano la legittimazione attiva dell’opponente B.G. e comunque nel merito, la fondatezza dell’opposzione”.

5. “Con sentenza n. 1205/09 il Tribunale di Bolzano respingeva l’opposizione per difetto di legittimazione dell’opponente, dichiarando contestualmente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannando B.G. alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli opposti A.G., G.M. in A. e G.A..

6. “Avverso tale decisione ha proposto impugnazione B.G., deducendo a motivo di gravame l’erroneità della decisione laddove Il giudice di primo grado, contrariamente agli insegnamenti della S.C. di Cassazione ha ritenuto non sussistere in capo all’opponente la legittimazione attiva a proporre opposizione al d.i. quale singola condomina essendo stato il provvedimento monitorio emesso nei confronti del condominio. Deduceva, inoltre, quale secondo Motivo di gravame l’inammissibilita del d.i. in quanto il credito fatto valere dagli opposti non era e non è tuttora esigibile”.

7. “Si sono costituiti anche in questo grado del giudizio A.G., G.M. in A. e G.A. sostenendo le motivazioni addotte dal primo giudice nell’impugnata sentenza in ordine alla carenza di legittimazione attiva del singolo condomino a proporre opposi ione avverso il d.i. emesso contro il condominio avendo la rappresentanza dell’amministratore carattere esclusivo”.

B. La Corte di appello di Trento, in accoglimento del gravame della B., dichiarava “l’inefficacia nei confronti di B.G. del decreto ingiuntivo n. 2251/08, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 09.10.2008” e condannava “gli appellati alla rifusione delle spese processuali di entrambi gradi del giudizio”.

1. La Corte locale osservava che “sussiste la legittimazione ad agire dell’appellante B.G. quale condomina del condominio (OMISSIS) di Bolzano”, posto che (per costante giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistensa di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa degli interessi esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale, con la conseguenza che essi sono legittimati ad impugnare personalmente anche in Cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove non vi provveda l’amministratore.” (Cass. 3900/2010 – 1011/2010″. Aggiungeva la Corte locale che “nella fattispecie sussiste indubbiamente interesse della condomina B.G. a proporre impugnazione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio cui partecipa”, posto che “la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote (Cass. SU 9148/08)”.

2. Quanto alla sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, la Corte locale osservava che “è incontestato che la sentenza della Corte di Appello n. 123/08 con la quale, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Bolzano n. 410/06 sono state compensate le spese nei confronti del Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS), sentenza che fa sorgere il diritto alla restituzione di quanto gli appellati A. – G. hanno versato in esecuzione della sentenza del Tribunale riformata, non è passata in giudicato in quanto impugnata in Cassazione ed in quanto la sua esecutorietà è stata sospesa dalla stessa Corte di Appello”. Aggiungeva la Corte locale che “non è dato sapere se il ricorso in Cassazione riguardi la sentenza nella sua interezza ovvero solo alcuni dei capi, non essendovi – al di là delle affermazioni di parte appellata – prova che sia stata impugnata solo nei confronti delle parti R.- V. e che quindi le statuizioni sulle spese siano passate in giudicato nei confronti del Condominio”. Concludeva, quindi, la Corte locale osservando che “in sostanza, difetta la prova dell’esistenza del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto”, dovendosi così dichiarare che “il decreto ingiuntivo opposto da B.G. va dichiarato inefficacie nei (soli) suoi confronti – in relazione alla sua quota -, stante il succitato principio di parziarietà delle obbligazioni assunte dal condominio”.

C. Impugnano tale decisione i ricorrenti che avanzano cinque motivi. Resiste con controricorso la parte intimata, che deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. E’ opportuno premettere in fatto che con citazione del 7 luglio 2004 i signori A.G., G.M. e G.A. citavano i signori V.- R. per sentirli condannare alla restituzione di parti comuni dell’edificio condominiale di cui si erano appropriati nonchè l’amministratore giudiziario del condominio (avvocato S.) di via (OMISSIS) per non essersi attivato al riguardo.

Il tribunale di Bolzano con sentenza del 23 marzo 2006 rigettava la domanda condannando gli attori a rifondere le spese processuali sia ai convenuti V.- R. sia al S.A..

La corte d’appello di Trento, con sentenza 123/08, accoglieva i gravami degli originari attori, indicando come appellati i signori V.- R. e il Condominio non già l’avvocato S. e condannava gli appellati V.- R. alla rifusione in favore degli attori delle spese del doppio grado, mentre compensava le spese “di tutti gli altri rapporti processuali”.

Gli attori appellanti, che avevano pagato all’amministratore giudiziario le spese del primo grado, chiedono ed ottengono decreto ingiuntivo contro il Condominio per la restituzione delle spese pagate, ma non dovute poichè la corte d’appello aveva “compensato” le spese processuali.

Avverso la sentenza 123/08 della corte d’appello solo V.- R. propongono ricorso per cassazione, mentre il Condominio resta “intimato”.

Tanto premesso occorre ancora osservare quanto segue. E’ vero che la corte d’appello di Trento sospende ex art. 373 c.p.c. l’efficacia esecutiva della prima sentenza, ma tale provvedimento è automaticamente caducato nel momento in cui la sentenza (per la parte riguardante i rapporti fra attori-appellanti e Condominio) passa in giudicato, per mancata proposizione del ricorso per cassazione. Occorre poi ancora osservare che avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione non il Condominio, ma una delle condomine, la signora B.G..

B. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Col primo motivo si deduce: “omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione art. 360 c.p.c., comma 5 circa la legittimazione ad agire del singolo condomino”. Rilevano i ricorrenti che “la condomina B. non poteva proporre personalmente opposizione avverso un decreto ingiuntivo fondato. A) su una sentenza passata in giudicato B) relativo ad un diritto di obbligazione e C) notificato all’amministratore giudiziale del Condominio. La autonoma legittimazione del singolo condomino è prevista “solo ove sia in discussione il loro diritto sulle cose comuni ed in particolare quando si tratti di difesa dei diritti reali afferenti all’edificio condominiale”, mentre nel caso “di diritti di obbligazione non si può ravvisare un interesse diretto del condomino alla tutela giudiziaria, trovando le facoltà ed i doveri ad essi connessi altro e specifico centro di imputazione”. Non può opporsi “il singolo condomino ad un decreto ingiuntivo notificato al Condominio in persona del suo amministratore (Cass. 1989 n. 3646)”.

1.1 – Il motivo è infondato e va rigettato. La legittimazione del singolo condomino va esclusa unicamente in relazione alle controversie relative alla gestione di un servizio comune e che, più in generale, tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione, senza attinenza diretta all’interesse esclusivo di uno o più partecipanti. Nel caso di specie la singola condomina, di fronte all’inerzia dell’amministrazione del condominio, agisce per affermare il suo diritto a non vedersi imputata l’obbligazione restitutoria, opponendosi al decreto ingiuntivo reso nei confronti del Condominio e notificato al suo amministratore.

2. Col secondo motivo si deduce: “omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 5 circa l’inefficacia del decreto ingiuntivo nei soli confronti della condomina B.”. Osservano i ricorrenti che “il decreto ingiuntivo notificato al Condominio Via (OMISSIS) nelle persona del suo amministratore giudiziario si fondava su una sentenza avverso la quale nè il Condominio Via (OMISSIS) nè i singoli condomini avevano proposto ricorso per Cassazione e nei cui confronti si era dunque formato il giudicato e che già costituiva titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.”. Il titolo non poteva essere messo in discussione dalla Corte d’appello e la pendenza di quest’ultimo giudizio (ricorso in cassazione e sospensione) non poteva ritornare a beneficio di chi era rimasto inerte avverso la sentenza originaria, poi passata in giudicato.

2.1 – Anche il secondo motivo è infondato. E’ vero la sentenza n. 123/08 della corte di appello che ha fatto sorgere il diritto alla restituzione delle somme versate al condominio in esecuzione della pronuncia di primo grado era stata impugnata con ricorso per cassazione dei soli soccombenti appellati V.- R., ma questo atto processuale, ossia il ricorso ex art. 360 c.p.c., così come il ricorso ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di appello n. 123/08, non risultavano prodotti nel pregresso grado di giudizio (risultano solo trascritti nell’odierno ricorso per cassazione). Tant’è che la Corte d’appello nella gravata pronuncia afferma di ignorare quali statuizioni della corte distrettuale, rese con la sentenza n. 123/08, siano state impugnate con ricorso per cassazione. E la prova dell’esistenza del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto gravava sull’opposto divenuto appellato e questa prova non risultava in atti.

3. Col terzo motivo si deduce: “in ordine alla violazione e falsa applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c.”. Una corretta applicazione di tale norma consente di ritenere “l’obbligo della condomina B. a contribuire a tutte le spese effettuate da e per il Condominio Via (OMISSIS) in proporzione alla propria quota millesimale anche quando queste siano relative a procedimenti instaurati prima dell’acquisto dell’immobile da parte della B. stessa”.

3.1 – Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato. La corte distrettuale non ha proprio esaminato (neppure implicitamente) la ambulatorietà, ex art. 63 disp. att. c.c., dell’obbligazione posta a carico dei successivi acquirenti dell’appartamento, avendo ritenuto non provata l’esistenza del diritto di credito della controparte.

4. Col quarto motivo si deduce: “omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione ex art 360 c.p.c., comma 5 circa il principio di parziarietà”. Così come affermato dalla Corte di cassazione il principio di parziarietà, applicato al caso di specie, presuppone il mancato pagamento dell’intero da parte del Condominio. Solo in caso di mancato pagamento il creditore dovrà agire nei confronti del singolo pro quota. In ogni caso, “in presenza di una obbligazione con pluralità di condebitori tenuti tutti per lo stesso titolo ad una unica prestazione materialmente divisibile, deve farsi applicazione del regime della solidarietà non soltanto tutte le volte che ciò fosse stabilito dalla legge o dal titolo così come prevedono le Sezioni Unite con la sentenza 9148/08, ma anche tutte le volte che la legge o il titolo rimangono silenti”, posto che “l’art. 1294 stabilisce che la solidarietà è la regola generale e la parziarietà è l’eccezione”.

4.1 – Anche il quarto motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Ed invero la natura parziaria dell’obbligazione dei condomini ha costituito un semplice elemento di riscontro della sussistenza della legittimazione e dell’interesse della condomina ad opporsi al decreto ingiuntivo per evitare che si realizzasse un titolo esecutivo utilizzabile nei suoi confronti.

5. Col quinto motivo si deduce: “omessa, insufficiente e contraddittorietà della motiovazione ex art. 360, comma 5 circa il passaggio in giudicato e la sospensione dell’esecutorietà della sentenza n. 123/08 della corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano”. Ha errato la Corte locale nel ritenere non esecutivo il titolo azionato, posto che “il decreto ingiuntivo opposto si fondava su una sentenza nei cui confronti nè il Condominio in persona del suo amministratore, nè i singoli condomini seppur tempestivamente informati dall’amministratore giudiziario, hanno scelto di proporre ricorso per Cassazione, dimostrando così una totale mancanza di interesse ad agire e facendo passare in giudicato la sentenza per quel capo”.

5.1 – E’ infondato anche il quinto motivo che ripropone i temi del secondo motivo e di conseguenza ne condivide le sorti. La censura postula la conoscenza da parte della corte distrettuale del contenuto del ricorso per cassazione, contenuto, invece, ignorato dalla predetta corte non essendo stato prodotto in quel giudizio l’atto processuale in questione.

6. Col sesto motivo si deduce: “in ordine alla violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c.”. La Corte di appello ha errato nell’affermare “è incontestato che la sentenza della Corte d’Appello n. 123/08 con la quale, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Bolzano n. 410/06 sono state compensate le spese nei confronti del Condominio Via (OMISSIS) di (OMISSIS) “sentenza che fa sorgere il diritto alla restituzione di quanto gli appellati A. – G. hanno versato in esecuzione della sentenza del Tribunale riformata, non è passata in giudicato in quanto impugnata in Cassazione ed in quanto la sua esecutorietà è stata sospesa dalla stessa Corte d’Appello”. Quindi, “in piena violazione dell’art. 336 c.p.c., estende l’effetto espansivo del ricorso e del provvedimento di sospensione dell’esecutorietà della sentenza presentato dai soli signori R.- V. anche al capo relativo alla compensazione delle spese nei confronti del Condominio Via (OMISSIS) capo indipendente da quello impugnato dai signori R.- V.”. Rilevano i ricorrenti che “non vi è infatti alcun rapporto di dipendenza tra il capo non impugnato dal Condominio Via (OMISSIS) ed il capo di condanna nei confronti dei signori R.- V.”. Pacifico “è dunque il passaggio in giudicato della condanna alla refusione delle spese giudiziali del merito nel caso in cui una delle parti, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza da parte della Corte d’Appello, non abbia proposto ricorso per Cassazione contro quello specifico capo”. I ricorrenti concludono rilevando che “non si comprende dunque su quale fondamento giuridico la Corte d’Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano sostenga che la sentenza, nei confronti del Condominio Via (OMISSIS), non è passata in giudicato”.

6.1 – Anche il sesto motivo è infondato e va rigettato. Non pertiene alla ratio decidendi seguita dal giudice distrettuale che non ha inteso ravvisare alcun rapporto di dipendenza fra il capo della sentenza, non impugnato dal Condominio, e il capo di condanna nei confronti dei convenuti appellati V.- R., ma ha semplicemente affermato che non era dato conoscere quale statuizione della corte distrettuale fosse stata impugnata con ricorso per cassazione.

C. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per Compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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